Cigd plurilocalizzate, accolte le richieste del Cno
Con il messaggio n.3144/2020 Inps annuncia semplificazione nella gestione delle istanze
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Con il messaggio n. 3144 del 25 agosto 2020, l’Inps è nuovamente intervenuto riguardo la presentazione delle domande dei trattamenti di cassa integrazione in deroga da parte delle aziende plurilocalizzate. In particolare, l’Istituto, rivendendo in modo sostanziale la propria interpretazione contenuta nella circolare n. 86 del 15 luglio 2020, ha precisato che la norma vincola la concessione delle ulteriori nove settimane, introdotte dal Decreto Rilancio, alla circostanza che ai datori di lavoro siano già state autorizzate almeno le prime nove settimane di cassa integrazione in deroga, ferma restando la possibilità di autorizzare un più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. “zone rosse” e per quelle con unità produttive site nelle c.d. “Regioni gialle”.
Sul tema si evidenzia che l’articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, modificando il decreto-legge n. 18/2020, ha introdotto gli articoli 22-ter, 22-quater e 22-quinquies.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 22-quater prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, siano autorizzati dall’Inps su domanda dei datori di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro che sono già stati autorizzati dal Ministero del Lavoro a trattamenti di CIGD per complessive nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione o sospensione di attività lavorativa successivi, devono trasmettere telematicamente la richiesta di concessione direttamente all’Istituto. Nei casi in cui i datori di lavoro siano stati autorizzati per periodi inferiori a nove settimane, devono invece ricorrere al Ministero del Lavoro per il completamento di detto periodo, utilizzando le consuete modalità. Ciò premesso, si rammenta che nella suddetta circolare n. 86/2020 l’Inps ha precisato che le aziende con unità produttive site nelle c.d. “zone rosse”, nonché i datori collocati al di fuori dei predetti comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei comuni medesimi, prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all’Istituto, dovevano completare il periodo di competenza regionale che, nella fattispecie, aveva una durata di ulteriori tre mesi rispetto alle nove settimane previste per la generalità dei datori di lavoro (ventidue settimane complessive). Parimenti i datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle c.d. “Regioni gialle”, nonché quelli collocati al di fuori delle predette Regioni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nelle medesime, prima di poter richiedere il trattamento in deroga all’Istituto, dovevano completare il periodo di competenza regionale che, nel caso specifico, aveva una durata di ulteriori quattro settimane rispetto alle nove previste per la generalità dei datori di lavoro (tredici settimane complessive).
In accoglimento delle richieste del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – che ha immediatamente evidenziato come tale interpretazione fosse oltremodo restrittiva e penalizzante per le aziende plurilocalizzate con unità produttive site nei suddetti territori – l’Inps, con il messaggio n. 3144/2020, ha così precisato che “propedeuticamente all’ammissione delle aziende plurilocalizzate ai trattamenti in deroga di propria competenza, verificherà la presenza di un provvedimento di autorizzazione riferito alle sole nove prime settimane”.
Tale interpretazione, condivisibile, contribuirà, in un’ottica di semplificazione delle procedure, ad ottimizzare la gestione delle istanze.
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