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Condono cartelle esattoriali: come funziona e come calcolare il reddito

Un dato è certo: non sarà un condono per tutti.

Condono cartelle esattoriali: come funziona e come calcolare il reddito

Il compromesso politico che ha portato alla stesura della cancellazione automatica delle cartelle nel decreto Sostegni (articolo 4 del Dl 41/2021) fissa due requisiti per rientrare. Con buona pace di quanti avevano sperato di potersi liberare in un sol colpo delle vecchie pendenze con il Fisco o con bolli auto, multe stradali non pagati e risalenti a diversi anni addietro. Già, perché lo stralcio automatico riguarderà le cartelle dal 2000 al 2010 e per chi ha un reddito imponibile non superiore a 30mila euro. Ma all’interno di questo recinto è necessario operare dei distinguo, tenendo comunque presente che le regole oggi in vigore sono ora all’esame delle Camere e potrebbero per questo essere ritoccate o modificate nei prossimi 60 giorni.

Guardiamo prima di tutto al parametro oggettivo. La norma parla di «debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010». Pur in assenza di chiarimenti ufficiali, ci sono almeno almeno due aspetti da fissare bene a mente.

L’ espressione «i singoli carichi» che era stata già adottata nello stralcio delle mini-cartelle fino a mille euro della pace fiscale di fine 2018 dovrebbe significare che si considerano le singole violazioni oggetto di contestazione e poi di recupero coattivo. Tradotto più semplicemente, significa che se in una cartella sono “sommati” più debiti – riferiti ad esempio, a contestazioni del Fisco su imposte dovute per più anni – si considera sempre la singola partita. Quindi se ognuna di queste non supera alla data del 23 marzo 2021 (giorno in cui è entrato in vigore del decreto Sostegni) i 5mila euro può rientrare nella cancellazione automatica, sempre che il debitore rientri nei limiti reddituali. Questo significa che potrebbero essere cancellate anche cartelle che complessivamente contengono più debiti che sommati tra loro superano i 5mila euro. Tanto per fare un esempio, se in una cartella ci sono sanzioni per violazioni del Codice della strada (multe stradali) per 2.000 euro e contestazioni per imposte locali (Ici o tassa rifiuti, visto che l’Imu e la Tari sono di molto successive) per 4.000 euro, potrebbe comunque – in presenza di tutte le altre condizioni previste – essere stralciata.

Un altro aspetto su cui il compromesso politico ha fissato uno steccato (almeno nel testo entrato in vigore perché poi c’è tutta la partita della conversione parlamentare) è che si tratti di singoli carichi «affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010». Cosa vuol dire? La data rilevante non è quella della contestazione originaria ma quella in cui l’ente creditore (ad esempio l’agenzia delle Entrate, un Comune o l’ente previdenziale) hanno chiesto al soggetto che opera la riscossione per loro conto, prevalentemente l’ex Equitalia (ora si chiama agenzia delle Entrate Riscossione), di procedere al recupero coattivo (ossia anche con le maniere forti) della somma vantata. In pratica, è verosimile che si tratti di violazioni commesse molti anni addietro, quindi molto prima che la riscossione fosse incaricata di recuperarli. E in questo caso non è rilevante la data di notifica ossia – per semplificare – quella in cui la cartella è stata materialmente consegnata nelle mani del contribuente, perché ad esempio un debito affidato nel 2011 potrebbe anche essere contenuto in una cartella notificata nel 2012 o anche dopo.

L’altro aspetto riguarda il parametro soggettivo. Il reddito imponibile non deve aver superato i 30mila euro nel periodo d’imposta 2019: un vincolo che interessa tanto i cittadini (le persone fisiche) che le società o gli enti (persone giuridiche). Bisogna pertanto far riferimento alla dichiarazione dei redditi 2020. A rigor di logica, si dovrebbe considerare l’imponibile già al netto degli oneri deducibili, ossia quello su cui poi si applica l’aliquota che determina le imposte sui redditi. E nel calcolo dovrebbero essere sommati tutti i redditi percepiti dal singolo contribuente, con l’esclusione di quelli a tassazione separata.

Già da ora si può sapere quello che non sarà stralciato. Restano fuori dal condono i carichi affidati all’agente della riscossione per:

  • debiti su «risorse proprie tradizionali» dell’Unione europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione europea o da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Così come bisognerà fare attenzione soprattutto sui tributi locali a quelle contestazioni che sono arrivate con l’ingiunzione e non con il ruolo, perché in quei casi non ci sono «carichi» affidati a un ente della riscossione.

Lo stralcio previsto dal decreto Sostegni non è al momento ancora operativo. Di certo c’è che il contribuente non dovrà presentare alcuna domanda per essere ammesso. Però tutti i dettagli dovranno essere stabiliti da un decreto del ministero dell’Economia che dovrà essere pronto entro il 22 aprile (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto Sostegni).

Sarà quel provvedimento a stabilire le date e le modalità di cancellazione. Intanto in ogni caso le cartelle potenzialmente interessate, ossia quelle con debiti fino a 5mila euro risultanti da singoli carichi affidati dal 2000 al 2010, godranno di un’ulteriore estensione del periodo di sospensione.

Va infatti ricordato che il decreto Sostegni ha prolungato il congelamento delle notifiche di nuove cartelle fino al 30 aprile 2021 e sospeso i termini di versamento (e quindi di riscossione) fino alla stessa data. Quindi per mettersi in linea con le scadenze arretrate di rate in piani di dilazione o versamenti integrali ci sarà tempo fino al 31 maggio (fanno eccezione le rate 2020 di rottamazione-ter e saldo e stralcio che potranno essere versate entro il 31 luglio e quelle 2021 entro il 30 novembre).

Ma, per le cartelle che potrebbero rientrare nel condono, sarà decisiva la data che sarà fissata dal Dm e fino a quel giorno tutte le azioni di Agenzia Entrate Riscossione (Ader) resteranno cristallizzate.

Fino a quel giorno, comunque, i contribuenti potranno comunque consultare sull’area riservata del sito di Ader la propria situazione. Nello specifico dei cittadini (persone fisiche), chi non avesse chiesto in passato le credenziali di accesso dell’agenzia delle Entrate ora può entrare solo con Spid, Cie (carta d’identità elettronica) e Cns (carta nazionale servizi).

Tratto da Il Sole 24 Ore

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