Anno: XXV - Numero 214    
Giovedì 21 Novembre 2024 ore 13:20
Resta aggiornato:

Home » Diritto ai contributi previdenziali anche per gli amministratori locali “professionisti”

Diritto ai contributi previdenziali anche per gli amministratori locali “professionisti”

Una recente sentenza della Corte di cassazione ha sancito un importante principio di diritto in materia previdenziale: sussiste il diritto ai contributi previdenziali anche per gli amministratori locali che svolgono anche il ruolo di liberi professionisti.

Diritto ai contributi previdenziali anche per gli amministratori locali “professionisti”

La controversia, che ha visto contrapporsi un Comune e un ex consigliere comunale, è nata da un contenzioso sulla corretta interpretazione dell’articolo 86 del Testo Unico degli Enti Locali.

In particolare, si discuteva del diritto dei consiglieri comunali che svolgono la professione di avvocato a vedersi versati i contributi previdenziali alla Cassa Forense durante il mandato.

Inoltre si richiedeva se l’obbligo per l’amministrazione comunale di versare i contributi previdenziali fosse limitato ai soli consiglieri che avessero richiesto l’aspettativa non retribuita dal proprio lavoro.

Diritto ai contributi previdenziali anche per gli amministratori locali “professionisti”

La sentenza della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento giuridico: il diritto dei cittadini a dedicarsi alle funzioni pubbliche elettive senza dover rinunciare alle proprie tutele previdenziali. Questo principio è sancito dalla Costituzione Italiana e mira a garantire che chi decide di impegnarsi per la comunità non sia penalizzato dal punto di vista economico e previdenziale.

Fino a questa sentenza, l’interpretazione dell’articolo 86 del TUEL era stata oggetto di dibattito, soprattutto in relazione al concetto di aspettativa non retribuita. Alcuni sostenevano che il diritto al versamento dei contributi previdenziali fosse legato esclusivamente a questa condizione, ovvero che il consigliere dovesse necessariamente sospendere la propria attività lavorativa per beneficiare di tale tutela.

La Corte di cassazione ha chiarito che questa interpretazione è troppo restrittiva. L’aspettativa non retribuita è una condizione che può riguardare i lavoratori dipendenti, ma non è un requisito indispensabile per i liberi professionisti, come gli avvocati.

La decisione della Corte di cassazione riconosce che i liberi professionisti che ricoprono cariche elettive hanno bisogno di una tutela previdenziale specifica. Infatti, durante lo svolgimento del mandato, questi soggetti potrebbero dedicare meno tempo alla propria attività professionale, con conseguenti ripercussioni sulla loro contribuzione previdenziale.

Il versamento dei contributi da parte del Comune garantisce a questi professionisti di mantenere i loro diritti previdenziali, anche in un periodo in cui l’attività professionale potrebbe essere limitata.

Le implicazioni della sentenza

Questa sentenza ha importanti implicazioni sia per i consiglieri comunali che per gli enti locali:

  • maggiore tutela per i consiglieri: i consiglieri comunali, soprattutto i liberi professionisti, vedono rafforzata la loro tutela previdenziale, garantendo loro una maggiore serenità nell’esercizio del loro mandato
  • chiarificazione normativa: la sentenza fornisce una interpretazione chiara e definitiva dell’articolo 86 del TUEL, eliminando le precedenti incertezze interpretative
  • maggiori oneri per gli enti locali: gli enti locali dovranno far fronte a maggiori oneri economici, dovuti al versamento dei contributi previdenziali per un numero più ampio di consiglieri.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

Lentepubblica.it

© Riproduzione riservata

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.

ISCRIVITI

Altre Notizie della sezione

Archivio sezione

Commenti


×

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.