Ecm. Autoformazione, tutoraggio individuale, tirocinio e ricerca scientifica.
Ci sono novità sugli obblighi formativi. Le delibere della Commissione nazionale Ecm approvate a inizio giugno
Sono questi alcuni degli ambiti su cui si registrano novità in merito agli obblighi formativi, sulla base di alcune delibere della Commissione nazionale Ecm approvate a inizio giugno. Modifiche che sono applicabili già dal triennio in corso e si pongono l’obiettivo di andare incontro alle esigenze di flessibilità dei professionisti sanitari e favorire l’adesione al fabbisogno formativo.
Obblighi Ecm e acquisizione di crediti: ultime novità e delibere
Tante sono le novità a cui ha lavorato in questi ultimi mesi la Commissione Ecm e tra queste una riguarda la modifica – deliberata nella seduta dell’8 giugno e che andrà ad aggiornare il Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario – relativa alle attività formative non erogate da provider che rientrano nella “formazione individuale”. “Queste” è la nuova versione “possono consistere in attività di ricerca scientifica – quali pubblicazioni scientifiche; studi e ricerca; corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica -; attività di tutoraggio individuale; formazione individuale all’estero; attività di autoformazione. Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili attraverso la formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze”.
Ma per quanto riguarda l’autoformazione “il numero complessivo di crediti riconoscibili in tale ambito non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione, valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire”.
Nel dettaglio, nell’autoformazione rientrano “la lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM. Rimane in ogni caso ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni”. Una possibilità su cui Fofi si era già espressa in passato.
Apertura ai tirocini pratico-valutativi dei corsi di laurea abilitanti
In merito poi al tutoraggio individuale, “i professionisti sanitari che svolgono tale attività in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore. Sono compresi in tale riconoscimento anche i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie e il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale”. Così come è “inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti”. Quanto infine all’attività di ricerca scientifica, “i professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus, Web of Science, Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding) e 1 credito (se in posizione non preminente)”.
Più attenzione e riconoscimento all’attività di ricerca
Un altro aspetto di rilievo deliberato dalla commissione Ecm nella stessa seduta è connesso all’intenzione di valorizzare “nell’ambito del sistema ECM i corsi formativi in materia di Good Clinical Practice (GCP), la cui frequenza costituisce requisito indispensabile per la partecipazione ad attività di sperimentazione”. Alla base della modifica c’è anche quanto rilevato da Aifa che ha osservato una certa “disomogeneità di tali corsi, sia dal punto di vista della durata sia degli Enti erogatori, oltre all’assenza di una dettagliata regolamentazione in materia”. Da qui la decisione di riconoscere “la frequenza ai corsi GCP non erogati da provider ECM come fattispecie di formazione individuale nell’ambito dell’Attività di ricerca scientifica, purché in presenza di requisiti minimi funzionali a garantire la qualità di tali percorsi formativi, nonché di incentivare la pianificazione dei corsi GCP da parte dei provider accreditati nel sistema ECM”. All’interno del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario viene quindi inserito un paragrafo sui “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica”. A essere previsto è che questi siano “erogati da:
– Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
– Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
– Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
– Società scientifiche.
I programmi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell’apprendimento.
I professionisti hanno poi facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza tramite il portale o l’ APP del Co.Ge.Aps. L ‘ammontare dei crediti per la frequenza ai corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% dell’obbligo individuale triennale.
Tali corsi a ogni modo saranno riconosciuti nell’ambito della Formazione individuale a decorrere dal triennio 2020/2022, per quelli con data inizio a partire dal primo gennaio 2020.
Tratto da Farmacista 33
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