Focus sul falso in attestazioni nel codice della crisi d’impresa.
Pubblicato dai commercialisti un nuovo documento interpretativo a supporto dell’attività dei professionisti nello svolgimento delle funzioni di attestatore o di gestore della crisi.
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“Falso in attestazioni e relazioni nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” è il titolo di un nuovo documento pubblicato da Consiglio nazionale e Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti nell’ambito dell’attività delle aree “Funzioni giudiziarie” e “Gestione della crisi d’impresa e procedure concorsuali”.
Nell’introduzione al documento i tre esponenti del Consiglio nazionale sottolineano come “la riforma della crisi di impresa conferma la centralità del ruolo svolto dal professionista per il risanamento delle imprese in crisi. La valorizzazione delle competenze tecniche dell’aziendalista viene affermata anche nello schema di decreto correttivo del Codice della crisi, approvato lo scorso 10 giugno dal Consiglio dei Ministri, dove aggiuntive prerogative sono assegnate al professionista indipendente chiamato a rilasciare le attestazioni secondo le indicazioni della novella”.
Al contempo, per quanto attiene alle crisi dei soggetti sovraindebitati, “il Codice conferma la centralità degli organismi di composizione della crisi istituiti anche presso gli Ordini professionali”.
Il Consiglio Nazionale dedica a queste tematiche specifica attenzione curando la pubblicazione di documenti interpretativi e linee guida finalizzati a indirizzare l’attività dei Professionisti nello svolgimento delle funzioni di attestatore o di gestore della crisi.
La recente pubblicazione dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, con l’obiettivo di individuare utili modelli operativi e standard di relazione o di attestazione per i professionisti indipendenti – attestatori della veridicità e fattibilità dei piani di risanamento, nonchè autori degli altri peculiari giudizi previsti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – si sofferma anche sull’individuazione delle responsabilità civili e penali dell’attestatore, dedicando a queste tematiche i Principi della sezione 11”.
“Le novità segnalate nei Principi – proseguono – unitamente alle modifiche apportate dall’art. 342 del Codice della crisi in ordine al reato di “Falso in attestazioni e relazioni”, hanno suggerito l’idea di dedicare, con questo documento, particolare attenzione all’esame della fattispecie disciplinata nel capo III del titolo IX del medesimo Codice.
Inoltre, considerata la reductio ad unitatem effettuata con riferimento alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e alla liquidazione controllata del sovraindebitato che, già regolate dalla L 27 gennaio 2012 n. 3, trovano attualmente compiuta disciplina nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e preso atto delle pressochè simmetriche previsioni che disciplinano il reato di falso in attestazioni commesso dal componente dell’organismo di composizione della crisi, nel documento vengono svolte alcune generali considerazioni in ordine alla portata applicativa dell’art. 344, co. 3, 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
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