Il “decreto crescita” è in Gazzetta Ufficiale
Il decreto recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 entra in vigore il 1° maggio e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. (Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34).
In evidenza
Nel decreto in oggetto sono contenute diverse disposizioni a carattere fiscale. Tra queste, le principali misure sono:
– Super ammortamento per i beni strumentali nuovi (art. 1)
Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto per i quali sono previsti specifici limiti di deduzione, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.
– Revisione mini-IRES (art. 2)
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota del 24 ridotta di 3,5 punti percentuali; per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l’addizionale, si applica in misura corrispondentemente aumentata.
– Deducibilità IMU dalle imposte sui redditi (art. 3)
Maggiorata la deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali: a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la deduzione è pari al 70 per cento; per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 tale deduzione è applicata nella misura del 50 per cento e per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento.
– Modifiche alla disciplina del Patent box (art. 4)
A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo possono scegliere di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che esercitano l’opzione prevista ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.
In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d’impresa ai sensi del regime agevolativo di cui sopra, determinato direttamente dai soggetti ivi indicati, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.
– Rientro dei cervelli (art. 5)
I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
- a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- b) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Il presente regime si applica anche ai redditi d’impresa prodotti dai soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
La percentuale del 30 per cento è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
– Modifiche al regime dei forfetari (art. 6)
A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contribuenti in regime forfetario che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, sono tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’ammontare complessivo delle ritenute, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate mensili di uguale importo, e versato nei termini.
Ciò vale anche per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, dal 1° gennaio 2020 sceglieranno di applicare il regime dell’imposta sostitutiva del 20% introdotto dalla legge di bilancio 2019.
– Incentivi per l’edilizia (art. 7)
Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all’alienazione degli stessi, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile di cui al secondo periodo.
– Sisma bonus (art. 8)
Il bonus previsto per le zone classificate a rischio sismico 1 viene esteso agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.
– Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili (art. 9)
I maggiori o minori valori che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, se hanno specifiche caratteristiche, non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell’imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta.
Modifiche agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico (art. 10)
Per gli interventi di efficienza energetica, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.
Per gli interventi di adozione di misure antisismiche, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.
Credito d’imposta per i distributori di carburante (art. 16)
Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria. Ciò vale con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d’impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d’imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.
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