Anno: XXV - Numero 236    
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Le Milleproroghe per la sanità

Dallo scudo penale dei medici alle deroghe per recuperare camici bianchi nel Ssn e per accreditare i privati fino allo stop alle multe Covid.

Le Milleproroghe per la sanità

Un Milleproroghe ricco per la sanità quello approvato dal Consiglio dei ministri nel tardo pomeriggio del 9 dicembre: lo specchio di una rincorsa a recuperare ritardi e personale, plasticamente evidente nei tanti posticipi al 31 dicembre del 2025 delle norme sull’arruolamento “straordinario” di giovani medici, nel potenziamento con risorse fresche della medicina generale e nella decisione di prolungare lo scudo penale in attesa della riforma organica della responsabilità professionale. Con un’ulteriore concessione sulle liste d’attesa – “si proroga al 31 dicembre 2025 lo stanziamento per i piani regionali per il recupero delle liste d’attesa incrementandolo fino ad un massimo dello 0,7% del fondo sanitario” – e sull’accreditamento dei privati. E con un colpo di spugna sulle multe per gli 1,7 milioni di italiani che hanno rifiutato di vaccinarsi nel periodo della pandemia, nella fase in cui era obbligatorio sottoporsi alla profilassi (fino a giugno 2022) .

L’elenco delle misure contenute nel decreto-legge

– Si sopprime il termine vigente del 31 dicembre 2024 entro il quale gli organi liquidatori della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa dovrebbero concludere le loro attività.

– Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine che consente l’esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea.

– Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di: procedere al reclutamento di medici specializzandi, dal secondo anno, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi prorogabili, anche in deroga alle normative vigenti; conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate, qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore; conferire incarichi a tempo determinato, con le medesime procedure semplificate, per la durata di sei mesi, anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.

– Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione.

– Si proroga al 31 dicembre 2024 il periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza, anche in assenza di un diploma di specializzazione.

– Si proroga al 30 aprile 2025 del termine per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di Aic (Autorizzazione immissione in commercio) sulla base dei dati delle fatture elettroniche.

– Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Ssn.

– Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dell’efficacia delle disposizioni regolamentari in materia di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati.

– Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni e le province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni sull’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie autorizzate, pubbliche o private e per i professionisti che ne facciano richiesta, nonché per le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, nonché la stipula di accordi contrattuali.

– Si proroga al 31 dicembre 2025 l’applicazione della limitazione della punibilità ai soli casi di dolo e colpa grave (prevista nel periodo di emergenza Covid-19), in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale – omicidio colposo e lesioni personali colpose – commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

– Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per ottenere gli incentivi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale.

– Si modificano, in modo da mandarle a regime senza ulteriori proroghe, le disposizioni che consentono ai medici iscritti al Corso di formazione in medicina generale di partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali. Si prevede la possibilità di mantenere gli incarichi già assegnati al momento dell’iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale e si specifica che tra gli incarichi convenzionali assegnabili sono inclusi quelli provvisori e di sostituzione, anche ai fini del riconoscimento delle ore di formazione. Si portano a regime le disposizioni che permettono agli specializzandi in medicina generale e in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, consentendo di valorizzare l’attività svolta quale attività pratica ai fini della formazione.

– Si proroga al 31 dicembre 2025 lo stanziamento per i piani regionali per il recupero delle liste d’attesa incrementandolo fino ad un massimo dello 0,7% del fondo sanitario.

Quanto al sociosanitario, il decreto Milleproroghe “assegna al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio l’attività istruttoria per la determinazione dei Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al 31 dicembre 2025, a decorrere dal 5 dicembre 2024”.

Il Sole 24 Ore

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