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Multe, bolli e tasse non pagate: così il condono cancellerà le vecchie cartelle

Entro il 31 ottobre saranno cancellati tutti i debiti dei contribuenti non inseriti tra i codici fiscali oltre i 30mila euro.

Multe, bolli e tasse non pagate: così il condono cancellerà le vecchie cartelle

Entra nel vivo la cancellazione automatica dei vecchi debiti con l’agente della riscossione per multe, bolli e tasse non pagate che si concluderà entro il 31 ottobre. Si tratta dei debiti che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo fino a 5mila euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Una chance riservata ai contribuenti persone fisiche (modello 730 e Redditi 2020) che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30mila euro e agli enti (società di capitali, società di persone e enti non commerciali) che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro. A fornire le istruzioni sul condono previsto dal primo decreto Sostegni (Dl 41/2021) è la circolare 11/E/2021 delle Entrate.

La circolare chiarisce che il limite di 5mila euro (inclusi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) va calcolato in relazione agli importi dei singoli carichi. Il rispetto del tetto va calcolato tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal calcolo gli aggi e gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Tradotto in altri termini, una singola cartella di valore complessivo anche molto superiore potrebbe essere interamente stralciata – se ricorrono anche gli altri requisiti – qualora sia composta da singoli carichi fino a 5mila euro.

La cancellazione automatica si applica anche ai debiti rientranti nella rottamazione-ter (Dl 119/2018) nel saldo e stralcio (legge di Bilancio 2019) e nella riapertura dei termini (prevista dal Dl 34/2019). Nella pagina dedicata del sito di agenzia delle entrate-Riscossione (Ader) è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere oggetto di annullamento.

I debiti che possono essere cancellati con il condono riguardano persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, rispettivamente nell’anno d’imposta 2019 e nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro. Per le persone fisiche vengono considerate le Certificazioni niche 2020 e le dichiarazioni 730 e Redditi Pf 2020 presenti nella banca dati dell’agenzia delle Entrate alla data del 14 luglio 2021. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si fa invece riferimento ai modelli dichiarativi Redditi società di capitali, Sscietà di persone, enti non commerciali, nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.

Per completare la cancellazione dei ruoli entro il 30 serrembre l’agenzia delle Entrate restituisce all’agente della riscossione l’elenco trasmesso entro il 20 agosto segnalando i codici fiscali relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del decreto attuativo, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai 30mila euro prevista come soglia di sbarramento dal primo decreto Sostegni.

Entro il 31 ottobre saranno cancellati tutti i debiti dei contribuenti non inseriti tra i codici fiscali oltre i 30mila euro. Ma nel caso di ruoli intestati a più debitori, non saranno stralciate le cartelle se almeno uno risulta tra i codici fiscali segnalati alla Riscossione. Alla fine di ottobre cesserà anche la sospensione della riscossione coattiva per tutti i debitori con ruoli fino a 5mila euro.

«L’agente della riscossione provvede in autonomia allo stralcio senza inviare alcuna comunicazione», spiega la circolare. Ma il contribuente potrà verificare che i debiti siano stati annullati consultando la propria situazione debitoria con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione.

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