Anno: XXVI - Numero 07    
Venerdì 10 Gennaio 2025 ore 13:45
Resta aggiornato:

Home » Non è possibile ribassare gli importi delle tabelle ministeriali per i servizi di ingegneria e architettura nelle gare d’appalto.

Non è possibile ribassare gli importi delle tabelle ministeriali per i servizi di ingegneria e architettura nelle gare d’appalto.

Lo chiarisce Anac19 Ottobre 2023

Non è possibile ribassare gli importi delle tabelle ministeriali per i servizi di ingegneria e architettura nelle gare d’appalto.

Nella delibera n. 343 del 20 luglio scorso, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha emesso una pronuncia che sta suscitando grande interesse nel settore delle costruzioni, in particolare per quanto riguarda i compensi per i servizi di ingegneria e architettura. Il calcolo della parcella costituisce spesso una nota dolente nell’attività professionale di tecnico, con il pericolo di una sottovalutazione o, al contrario, di una eccessiva stima. Per redigere la parcella secondo la delibera ANAC 343 è utile ricorrere al software per il calcolo dei compensi professionali. Puoi calcolare correttamente parcelle e corrispettivi professionali per ogni tipo di lavoro secondo il dm 140/2012 (per lavori privati) e il dm giugno 2016 (per lavori pubblici).

Delibera Anac 343: no al ribasso delle tariffe ministeriali nelle gare d’appalto

L’Anac ha dichiarato l’illegittimità di fissare importi ribassati rispetto ai parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016 per i servizi di ingegneria e architettura nelle gare d’appalto. Questa decisione è stata presa in seguito a un’istanza presentata da Oice, relativa a una procedura di gara per la realizzazione di un parcheggio multipiano. La procedura aveva stabilito un importo a base di gara ribassato del 20% rispetto ai parametri ministeriali del dm 17 giugno 2016. La stazione appaltante aveva motivato questa scelta in vari modi, tra cui il confronto con il mercato di riferimento e i ribassi applicati in gare simili. Inoltre, aveva contestato l’applicabilità della nuova legge sull’equo compenso.

La decisione di Anac e le implicazioni

Dopo un’approfondita analisi, l’Anac ha stabilito che le tariffe del dm 17 giugno 2016 non possono più essere utilizzate come criterio di base nelle gare d’appalto. Queste tariffe sono ora considerate vincolanti e inderogabili per determinare i compensi nei contratti di servizi di ingegneria e architettura. Questo significa che non è più possibile offrire un compenso inferiore a tali parametri, e di conseguenza, i tradizionali criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa non sono più validi. Le gare per i servizi tecnici dovrebbero ora essere strutturate come gare “a prezzo fisso”, con un’enfasi maggiore sulla qualità.

L’Anac ha chiarito che la legge speciale n. 49/2023, in quanto tale, ha precedenza sulla normativa precedente del dlgs n. 50/2016. Questo significa che le stazioni appaltanti devono adeguarsi a questa nuova direttiva, garantendo un compenso equo ai professionisti e, di conseguenza, assicurando una maggiore qualità delle prestazioni.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha accolto con favore la delibera Anac 343, affermando che questa decisione è destinata a garantire a tutti i professionisti ingegneri un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nei contratti pubblici di lavori. Questo cambiamento è in linea con l’analisi precedente effettuata dal Cni in merito alla legge sull’equo compenso e dovrebbe essere applicato pienamente.

La Delibera Anac 343 rappresenta un importante passo avanti nel settore delle costruzioni, in particolare per quanto riguarda i servizi di ingegneria e architettura. Questa decisione promuove un compenso equo per i professionisti e mette in primo piano la qualità delle prestazioni. Le stazioni appaltanti dovranno adeguarsi a questa nuova direttiva, il che avrà un impatto significativo sulle future gare d’appalto nel settore.

Biblos net

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.

ISCRIVITI

Altre Notizie della sezione

Archivio sezione

Commenti


×

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.