Possibile la partecipazione di un socio professionista avvocato in Stp multidisciplinare
Cndcec - possibile la partecipazione di un socio professionista avvocato in Stp multidisciplinare
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Con il Pronto Ordini n. 161 del 2022 il Cndcec ha fornito alcune indicazioni in tema di partecipazione di un socio professionista avvocato in STP multidisciplinare.
Il Consiglio Nazionale Forense, con parere reso il 25 maggio 2016, n. 64, richiamando la specialità della professione forense e della società di avvocati, ha ritenuto non applicabile a queste ultime la disciplina generale recata dalla legge n. 183/2011, bensì quella recata dall’art. 51 della legge n. 247/2012, al tempo vigente, con i corollari che l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria sia riservato in via esclusiva agli avvocati o alle STA composte e partecipate esclusivamente da avvocati, l’esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari.
Attualmente la disciplina della STA è recata dall’art. 4-bis della legge n. 247/2012, espressamente dedicato all’esercizio della professione forense in forma societaria, che, colmando una lacuna della previgente normativa sulle società tra avvocati, consente che alla STA partecipino soci non avvocati. L’art. 4-bis è stato oggetto di interpretazione da parte della Corte di Cassazione la quale, dopo aver ribadito che il carattere speciale dell’art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione recata dall’art. 10, legge n. 183/2011, ha chiarito come sia attualmente consentito, ancorché in stretta aderenza alle previsioni contenute nel summenzionato art. 4-bis della legge n. 247/2012, costituire STA multidisciplinari, non essendo riservata la partecipazione a tale società esclusivamente a soci iscritti all’albo degli avvocati.
Alla luce di tanto, è stato evidenziato che l’avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della professione forense, possa partecipare alla STP costituita ex legge n. 183/2011 senza assumere la qualifica di socio professionista
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