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Processo tributario, si cambia

Giudice tributario monocratico per cause fino a 3 mila euro, principi di diritto tributario emanati dalla Corte di cassazione, prova testimoniale e nuovo status del giudice tributario equiparato al giudice ordinario: sarà professionale e entrerà nella magistratura tributaria per concorso

Processo tributario, si cambia

Dal primo gennaio 2023 giudice tributario monocratico per cause fino a 3 mila euro, principi di diritto tributario emanati dalla Corte di cassazione, prova testimoniale e nuovo status del giudice tributario equiparato al giudice ordinario sarà professionale e entrerà nella magistratura tributaria per concorso. Fine carriera per lui come per le altre magistrature a 70 anni. Estinzione infine per le cause giacenti oltre i tre anni in cassazione che non sono riassunte nei termini indicati. Sono questi i principi della legge delega per la riforma tributaria esaminata in preconsiglio dei ministri e in approvazione in consiglio dei ministri ieri pomeriggio che ItaliaOggi è in grado di anticipare.

Giudice tributario professionale. La novità più attesa è quella del nuovo giudice che entrerà in ruolo solo dopo aver superato un concorso. Oltre le materie giuridiche dovrà anche affrontare lo scoglio della lingua straniera. «La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento», così l’articolo della legge delega che mette fine a lunghe diatribe sull’identikit del giudice tributario.Riserva di posti nella misura del 15 per cento sarà destinata a favore dei giudici presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo e in possesso di determinati requisiti. Nella legge delega si specifica che ai magistrati tributari è riservato il trattamento economico dei giudici ordinari. Sarà istituito un ufficio ispettivo presso il consiglio di presidenza di giustizia tributaria e un ufficio del massimario delle sentenze tributarie. Infine è prevista una procedura di traghettamento da parte di giudici di altre giurisdizioni nel ruolo dei tributari. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito, però, ad un massimo di cento magistrati, individuati all’esito di un’apposita procedura di interpello.

La riforma del processo. Per quanto attiene agli aspetti legati al processo tributario debutta il giudice monocratico per le cause fino ai 3 mila euro. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione potrà proporre ricorso per chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge un principio di diritto nella materia tributaria se si tratta di argomento nuovo, o la questione presenti particolari difficoltà interpretative. Sulla stessa linea arriva il rinvio pregiudiziale alla corte di cassazione. In questo caso spetta alle commissioni provinciali o regionali il rinvio giudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione di diritto idonea alla definizione anche parziale della controversia, quando la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione; quando la questione sia particolarmente rilevante, o presenti particolari difficoltà interpretative.

Le Commissioni tributarie provinciali, prevede la legge delega, decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a tremila euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile. Si introduce la prova testimoniale ma con dei paletti: quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso. In tali casi la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. Infine è previsto che una sorta di manifestazione di interesse per le cause giacenti in cassazione. per le controversie pendenti da oltre tre anni alla data di entrata in vigore della legge l’istanza di trattazione in cassazione, deve essere presentata entro sessanta giorni.

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

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