Promuovere servizi sanitari: nuove regole sulla pubblicità.
Il Decreto Salva infrazioni è legge e ha effettuato un intervento correttivo della norma precedente in materia di pubblicità nel settore sanitario.
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Con la conversione in legge (n. 103/2023 – Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023) del cosiddetto decreto “Salva infrazioni” è stato effettuato un intervento correttivo della norma precedente in materia di pubblicità nel settore sanitario e, in base alla nuova formulazione, a essere vietata è “la veicolazione di elementi a carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari”. Lo spiega una comunicazione della Fofi inviata agli Ordini, in cui si precisa che il divieto continua a riguardare le strutture sanitarie private e gli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie e, quindi farmacisti, farmacie e parafarmacie. Ordini che, come rammenta la Fofi, in caso di violazioni possono avviare un procedimento disciplinare e segnalare le violazioni all’Agcom ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori.
La parte di interesse per la categoria riguarda l’art.6 che, in seguito a osservazioni da parte della Commissione europea, ha modificato quanto definito dalla Legge 145/2018 (la Legge finanziaria 2019, comma 525). Quindi, spiega la Fofi, è ora vietato veicolare messaggi o leve “a carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari”. Il divieto è “limitato ai casi in cui la comunicazione commerciale abbia ad oggetto offerte, sconti o promozioni che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari per carattere attrattivo e suggestivo, mentre, in base al testo precedentemente in vigore, risultava esclusa la possibilità di fornire qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a prescindere dal fatto che la relativa comunicazione potesse o meno determinare ricorsi impropri a trattamenti sanitari”.
Il nuovo testo aggiornato infatti recita: “Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell’assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari”.
Federfarma: ogni offerta andrà valutata caso per caso
È “ragionevole ritenere” è l’indicazione della Federfarma veicolata in una nota, che la nuova disposizione “avrà come campo di applicazione le attività promozionali che il farmacista titolare vorrà adottare per pubblicizzare i servizi offerti dalla propria farmacia”. Ma, poiché “l’effettiva applicabilità della norma non si presta ad un’agevole individuazione di specifiche fattispecie”, il sindacato ritiene che “ogni offerta andrà valutata caso per caso” proprio per “evitare promozioni di servizi che, ad esempio, nella loro ripetibilità, potrebbero essere valutate come un ricorso improprio a trattamenti sanitari”.
Per esempio, commenta Federfarma “sembra si possa poter escludere la possibilità di utilizzare servizi sanitari offerti dalle farmacie per l’acquisizione di punti da inserire nelle carte fedeltà. Risulta, infatti, a nostro avviso problematico superare il limite imposto dalla normativa appena approvata che esclude, nelle attività promozionali di un professionista sanitario, “…qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari …””.
Concorde anche la Fofi sul fatto che le singole fattispecie vadano analizzate caso per caso che conclude la nota ricordando che “la promozione di servizi offerti dalla farmacia potrà essere effettuata unicamente nel rispetto dei suddetti limiti, pena l’applicazione della richiamata sanzione disciplinare”.
Fonte Farmacista 33
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