Semplificata la dichiarazione per gli aiuti Covid
Via libera a partire dal 27 ottobre
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È online la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate, entro il 30 novembre 2022: il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, infatti, recita una nota, “approva la nuova versione del documento – condivisa con il Dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea – con alcune modifiche, che ne rendono più agevole la compilazione”.
In particolare, si specifica, “se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800.000 euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800.000 euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.
Sono esclusi dall’esonero – va avanti la nota – gli aiuti Imu che vanno, comunque, indicati nel quadro A”. L’Agenzia rammenta che “la compilazione semplificata è facoltativa, quindi il dichiarante può comunque compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A). La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato e con la modalità di compilazione semplificata è consentita a partire dal 27 ottobre 2022. Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla. Questi contribuenti – si legge – non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione”.
L’Agenzia rammenta, poi, che “con la dichiarazione sostituiva è possibile attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. La dichiarazione deve essere inviata entro il 30 novembre 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici”, termina la nota.
Pollice in su del Consiglio nazionale dei commercialisti, riguardo all’odierno provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il quale sono state apportate notevoli semplificazioni all’autodichiarazione aiuti di stato Covid.
Secondo il presidente dei professionisti Elbano de Nuccio, infatti, “sono state accolte le proposte del Consiglio nazionale che rendono, nell’assoluta maggioranza dei casi, decisamente più semplice la compilazione dell’autodichiarazione, e ciò è la chiara dimostrazione che il contributo dei commercialisti nella stesura e nell’interpretazione delle norme non può che generare effetti positivi non solo per i colleghi, ma per l’intera collettività”.
Nel caso specifico, continua la nota, “è particolarmente apprezzabile l’attenzione ricevuta dai vertici del ministero dell’Economia e delle Finanze, del ministero per lo Sviluppo economico e dell’Agenzia delle Entrate, che hanno saputo cogliere lo spirito costruttivo e di vera semplificazione delle proposte avanzate riportandole, non senza difficoltà, in sede comunitaria”. Per il tesoriere nazionale dei commercialisti delegato all’area fiscale Salvatore Regalbuto “è stato un percorso non semplice che ha richiesto tempo, in quanto l’adempimento discende da normative unionali e la sua modifica ha richiesto una fitta interlocuzione con la Commissione europea da parte dei competenti ministeri e dell’Agenzia delle Entrate, e per questo è sicuramente positivo che le proposte siano state, in larga parte, accolte”, si legge, infine.
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