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Sicurezza sul lavoro: rafforzate norme e vigilanza

In vigore le norme che rafforzano la disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sicurezza sul lavoro: rafforzate norme e vigilanza

Vigilanza potenziata: le Asl effettueranno i controlli con il personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Contrasto al lavoro irregolare, obbligo di comunicazione di lavoro autonomo occasionale. Individuate e sanzionate le violazioni considerate “gravi” per mancata tutela dei lavoratori. Nuovi obblighi per il datore di lavoro.

È pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del decreto Fisco e Lavoro. L’articolo 13 del provvedimento introduce nuove norme rafforzative dei poteri di vigilanza e delle tutele ai lavoratori. Le nuove norme entrano in vigore il 21 dicembre.

“Vigilanza”. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro già svolta dall’ASL verrà rafforzata con l’implemento della vigilanza svolta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.

Contrasto del lavoro irregolare-  L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione dell’attività quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute” La sanzione amministrativa è commisurata al numero dei lavoratori irregolari.
Comunicazione obbligatoria all’Ispettorato– n riferimento all’attivita’ dei lavoratori autonomi occasionali, sono previste attività di monitoraggio per contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale. L’avvio dell’attività di lavoratori autonomi occasionali “è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”. E’ prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

I poteri ispettivi sul lavoro irregolare spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
“Gravi” violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza– Vengono definite violazioni considerate “gravi” e di ognuna si indica la relativa sanzione amministrativa. Fra queste: mancata elaborazione del DVR- documento di valutazione dei rischi (sanzione da euro 2.500); mancata formazione del personale (euro 300 per ciascun lavoratore); mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (RSPP) (euro 3.000).

Provvedimenti immediati- L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti  per il tramite del proprio personale ispettivo “nell’immediatezza degli accertamenti” nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. I provvedimenti vengono revocati in seguito a  regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;  in aseguito all’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Nuovi obblighi per il datore di lavoro- La nuova legge inserisce tra gli “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, implementando l’art. 18 TU la nomina del preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza. Tra i compiti del preposto: sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. 
In caso di rilevazione di comportamenti non conformi, ai fini della protezione collettiva e individuale, il preposto dovrà intervenire per modificare il comportamento non conforme e in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, il preposto potrà interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. 

Formazione– Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale.

Entro il 30 Giugno 2022 la Conferenza Stato Regioni adotta un accordo nel quale provvede all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.

Legge 17 dicembre 2021, n. 215

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Testo coordinato

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