Anno: XXV - Numero 236    
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Superbonus a prova di fotografia: con gli scatti giusti si dimostrano i lavori fatti e si può cedere il credito .

Tutto sul collegamento stretto che intercorre tra la documentazione fotografia cantieristica e la possibilità di cessione del credito per il Superbonus e gli altri bonus

Superbonus a prova di fotografia: con gli scatti giusti si dimostrano i lavori fatti e si può cedere il credito .

Affrontando il tema specifico della responsabilità solidale tra fornitore e cessionari (per modificare la quale, tra l’altro, sono stati depositati svariati emendamenti in Senato durante l’esame del DL Aiuti-Bis, con probabili novità rilevanti in arrivo), l’Agenzia delle Entrate, nella maxi-circolare 23/2022 ha chiarito che c’è un collegamento molto stretto tra le fotografie ‘di cantiere’ e la possibilità di optare per la cessione del credito in luogo della fruizione diretta del Superbonus, ma anche degli altri bonus edilizi.

Lo stesso, se vogliamo, è stato poi ribadito dalla RPT nel ‘famoso’ parere, approvato dalla Commissione di monitoraggio del CSLLPP sul Superbonus, inerente la dimostrazione del 30% dei lavori per quanto riguarda il Superbonus delle case unifamiliari (scadenza: 30 settembre per prendere il 110% entro il 31 dicembre).

Responsabilità solidale nella cessione del credito: cosa controlla il Fisco?

Nella circolare 23/2022 si evidenzia che le Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, procedono, in base ad analisi di rischio, alla verifica della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione nei termini di cui all’art.43 del dpr 600/1973 e all’art.27, commi da 16 a 20, del DL 185/2008, convertito, con modificazioni dalla legge 2/2009.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all’art.20 del dpr 602/1973, e delle sanzioni di cui all’art.13 del decreto legislativo 471/1997. Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario.

In base al comma 4 dell’art.121 del DL Rilancio, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Responsabilità solidale, concorso nella violazione e diligenza

Se c’è concorso nella violazione, resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha scontato la fattura e dei cessionari per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

Questo tipo di responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria: ‘contano’ le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito.

Senza documentazione si rischia di perdere tutto

Il Fisco evidenzia che la valutazione circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza, in punto di configurabilità del concorso nella violazione, va condotta anche sulla base di alcuni indici, tra i quali:

    assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;

    sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;

    incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;

    anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;

    mancata effettuazione dei lavori.

Le fotografie possono essere le prove determinanti (se certificate)

Qui si inserisce il discorso ‘foto’, che diventano una delle prove fattuali per dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori.

Tornando a quanto scritto dalla RPT, per dimostrare l’effettuazione degli interventi è sufficiente la redazione, da parte del Direttore dei lavori, di una dichiarazione in tal senso, basata sulla documentazione probatoria (ad es. libretto misure, sal, fotografie, bolle o fatture etc) da tenere a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di controllo e da allegare ai documenti da produrre in sede di invio della documentazione finale.

Sotto questo aspetto va aggiunto che le banche che accettano i crediti e le società di consulenza, sempre più di frequente, indicano la documentazione fotografica quale prova per accertare le condizioni pre-intervento, l’avanzamento dei SAL e il post-intervento.

Ovviamente, le fotografie devono essere ‘certificate’, cioè reggere ad eventuali contestazioni. Per questo, sul web esistono delle app specifiche.

Da Gazzetta Ingenio

 

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