Superbonus, aggiornato il dossier della Camera dei Deputati
Pubblicato il nuovo dossier sul Superbonus realizzato dal Servizio Studi della Camera
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. Il documento offre un’interessante panoramica degli sviluppi e degli ultimi aggiornamenti normativi relativi agli interventi edilizi afferenti a questa detrazione fiscale È disponibile il nuovo dossier sul Superbonus reso dal Servizio Studi della Camera dei Deputati. Il documento offre un’interessante panoramica degli sviluppi e degli ultimi aggiornamenti normativi relativi agli interventi edilizi afferenti al Superbonus. L’analisi è suddivisa in quattro grandi capitoli: un primo, nel quale è analizzato il quadro normativo; un secondo, nel quale sono indicati gli interventi di risparmio energetico; un terzo, nel quale sono riportati quali interventi possono godere dell’agevolazione fiscale e, da ultimo, il quarto capitolo si concentra sui soggetti beneficiari.
L’evoluzione normativa del Superbonus
Il Superbonus edilizio, lo ricordiamo, è stato introdotto con il decreto-legge n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio) e prevede una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici. La misura ha subito incontrato una grande diffusione al punto che al 31 maggio 2022, secondo il rapporto mensile ENEA, gli interventi edilizi oggetto dell’incentivo erano 172.450 per un totale di 33,7 miliardi di euro da portare in detrazione fiscale.
Senza pretesa di esaustività ripercorriamo gli interventi normativi che si sono innestati sulla norma originaria, oggetto di successive modifiche ed integrazioni. Si sono modificati i termini entro cui eseguire gli interventi, arrivando a definire scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. È stata estesa altresì la portata applicativa della misura anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Si sono introdotti nuovi oneri e controlli: dal visto di conformità, alle asseverazioni di congruità dei prezzi sino alle necessarie attestazioni. E, ancora, successivamente, la necessità di affidarsi per lavori di importo superiore a 516.000 euro, ad imprese in possesso di adeguata certificazione SOA.
Sono state successivamente limitate le possibilità di ulteriori cessioni del credito.
È stato prevista, poi, la presentazione della CILA per fruire del Superbonus, di fatto semplificando le procedure e non richiedendo neppure l’attestazione dello stato legittimo.
Per incentivare l’approvazione degli interventi, il quorum deliberativo dell’assemblea condominiale per l’approvazione degli interventi è indicata nella maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
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Gli interventi che rientrano nel Superbonus
La seconda parte del dossier offre, invece, un’ampia panoramica sulla normativa succedutasi a partire dal 2007 in materia di efficientamento energetico ed è corredata da specifici dati relativi agli investimenti effettuati e i risparmi energetici ottenuti.
La terza parte del documento, invece, analizza quali interventi sono ritenuti ammissibili ai fini della fruizione degli incentivi fiscali connessi al Superbonus. A tal riguardo, infatti, occorre ricordare la distinzione tra gli “interventi trainanti” ossia gli interventi necessari per il conseguimento della maggior efficienza energetica degli immobili e tra gli “interventi trainati” ossia quegli interventi che possono fruire degli incentivi fiscali connessi al Superbonus solo se realizzati unitamente ad almeno uno degli “interventi trainanti”. Ciascun intervento ha poi uno specifico tetto massimo di spesa da poter portare in detrazione.
L’aspetto principale è che gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e trainati, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile (ovvero, se non possibile, il raggiungimento di quella più alta).
La quarta e ultima parte, invece, si occupa dei soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale, così individuati:
- Condomìni e persone fisiche;
- Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche.
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