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Superbonus: la guida aggiornata del Fisco all'utilizzo della Piattaforma per la cessione dei crediti

Con il manuale aggiornato al mese di giugno 2022, i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi.

Superbonus: la guida aggiornata del Fisco all'utilizzo della Piattaforma per la cessione dei crediti

La guida, aggiornata al mese di giugno 2022, illustra le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

Quali crediti si comunicano con la Piattaforma delle cessioni?

Al momento, attraverso la Piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

  • dei c.d. bonus edilizi, ossia dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decretolegge n. 34 del 2020);
  • del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021).

 

Le funzioni della Piattaforma

La Piattaforma è composta da quattro funzioni:

  1. Monitoraggio crediti
  2. Cessione crediti
  3. Accettazione crediti/sconti
  4. Lista movimenti

 

Bonus edilizi: come funziona la Piattaforma

Con riferimento ai bonus edilizi, si legge nella guida, la Piattaforma consente ai fornitori/cessionari di visualizzare e accettare le transazioni, per utilizzare in compensazione il credito tramite modello F24.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, è possibile comunicare all’Agenzia l’ulteriore cessione del credito avvenuta nei confronti di altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti.

Fino a quando non si accetta la transazione, non possono essere effettuate compensazioni o ulteriori cessioni.

Se l’utente ritiene di non essere il corretto cessionario del credito, ovvero se ritiene che i relativi dati non siano corretti, deve rifiutare la cessione attraverso l’apposita funzione della Piattaforma.

In caso di opzione per lo sconto o di “prima” cessione del credito, il rifiuto del credito da parte del fornitore o del “primo” cessionario è importante affinché, in caso di errore, l’operazione venga privata dei suoi effetti e il titolare originario della detrazione possa comunicare nuovamente, in modo corretto, l’opzione per lo sconto o la “prima” cessione.

Il successivo cessionario visualizzerà sulla Piattaforma i dati dei crediti ricevuti. In caso di cessione comunicata per errore, anche se il cessionario non accetta il credito ricevuto, il cedente non potrà utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente; affinché il credito erroneamente ceduto possa ritornare nella disponibilità del cedente (anche eventualmente al fine di riproporre la cessione con i dati corretti), è necessario che il cessionario rifiuti la cessione, attraverso l’apposita funzione della Piattaforma.

L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali. Inoltre, sono irreversibili, salvo casi particolari che saranno disciplinati dall’Agenzia con apposite istruzioni, per consentire di revocare la scelta.

 Il divieto di cessione parziale (divieto di frammentazione dei crediti)

L’AdE evidenzia che, con riferimento ai bonus edilizi, ai sensi dell’articolo 121, comma 1-quater, del decreto-legge 34/2020, sono soggette alla tracciatura e al divieto di cessione parziale le cessioni successive alla prima delle rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la “prima cessione” del credito o per lo sconto in fattura, comunicate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022, fatta eccezione per le comunicazioni inviate dal 9 al 13 maggio 2022 in relazione alle spese del 2020 e del 2021 (cfr. risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022 – penultimo periodo).

 

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