Trust e imposte
Con l’ordinanza n. 28400 del 15 ottobre 2021, la Corte di Cassazione è tornata, per l’ennesima volta, ad occuparsi del sempre vivace dibattito in materia di trust e imposte in misura fissa e/o proporzionale
La Corte ha preliminarmente ribadito che il trustee, con la nomina, acquista sì la proprietà dei beni conferiti nel trust, ma non gode delle facoltà tipiche del proprietario e, perciò, non acquisisce alcun vantaggio per sé, assumendo la titolarità di tali beni solo per poter compiere gli atti di gestione e di disposizione necessari al raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato istituito. Come conseguenza di ciò, a prescindere dalle diverse finalità per cui il trust può essere impiegato (successorio, familiare, liquidatorio ecc.), ciò che rileva, ai fini della individuazione della misura delle imposte dovute, è il meccanismo astratto presente ogni volta in cui è effettuata tale operazione negoziale. Il trasferimento dunque avviene ma è soltanto strumentale, perché finalizzato al perseguimento degli scopi indicati nell’atto costitutivo del trust, che non incrementa il patrimonio personale del trustee, perché i beni trasferiti restano separati, e segregati, essendo destinati a restare temporaneamente sotto il controllo del trustee prima della destinazione ai beneficiari finali. Ecco perché – continua la Corte nel motivare la propria decisione – “né l’istituzione del trust e né il conferimento in esso dei beni che ne costituiscono la dotazione integrano, da soli, un trasferimento imponibile, costituendo invece atti neutri, che non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza”. E’ dunque la strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust che giustifica, a livello fiscale, la neutralità, tenuto conto che l’indice di ricchezza, al quale deve sempre collegarsi l’applicazione del tributo, non prende consistenza prima che il trust abbia attuato la propria funzione.
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