Bisogna uscire dagli equivoci
Recentemente il DG del Ministero del Lavoro, sia pure rispondendo a un professionista, ha scritto che le Casse di previdenza sono “enti privati”.
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È un equivoco sul quale, dal 1994 in poi, sono stati scritti fiumi di inchiostro.
L’ordinanza della Suprema Corte del 01.04.2020, n. 7645, ha chiarito ogni possibile equivoco affermando che:
– la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato rileva solo sul piano della gestione perché le Casse continuano a perseguire finalità di pubblico interesse;
– che le Casse sono pubbliche amministrazioni che si occupano dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e vecchiaia rientrante nella previdenza sociale che, ex art. 38, quarto comma Cost. e art. 1 l. n. 146/1990, costituisce pubblico servizio.
L’art. 1, comma 1, della legge citata così recita:
«1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione».
È bene che anche il Ministero del Lavoro ne prenda atto.
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