Decreto Liquidità: Titoli di credito e protesti: domande e (possibili) risposte
Il DL 23/2020 (cd Decreto Liquidità) dedica un’intera disposizione – l’art. 11 – alla “Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito”.

Si tratta di una previsione volta a porre rimedio alla situazione di obbiettiva incertezza venutasi a creare per effetto dell’art. 10, comma 5, DL 9/2020 (cd. Decreto Cura Italia).
Quest’ultima disposizione, infatti, aveva sospeso dal 22 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 i termini di scadenza “relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva”. Tuttavia, tale sospensione era espressamente limitata ai debitori residenti all’interno della iniziale “zona rossa”, poi estesa all’intero territorio nazionale per effetto di successivi provvedimenti normativi (in particolare il DPCM 9 marzo 2020, entrato in vigore il 10 marzo 2020). Era così sorto, a causa della tecnica normativa impiegata dal legislatore, il dubbio – di cui ci siamo già occupati in un precedente approfondimento del nostro giornale – se la sospensione continuasse ad operare nella sola “zona rossa” iniziale, o se dovesse ritenersi estesa a tutto il territorio nazionale.
Un secondo dubbio era quello circa il computo dei termini sospesi per effetto della norma. In particolare, ci si domandava se i termini “ricadenti o decorrenti” nel periodo di sospensione dovessero ritenersi prorogati al primo giorno successivo alla fine del periodo stesso, ossia al 1° aprile 2020, ovvero prorogati di un numero di giorni pari a quelli del periodo di sospensione, ossia 39 giorni (di cui 33 feriali e 6 festivi).
Queste ragioni di incertezza erano aggravate dal fatto che, contrariamente alla maggior parte delle disposizioni emergenziali previste dal DL 9/2020 e dai numerosi DPCM sopravvenuti, la sospensione in parola non era stata prorogata mediante successivi provvedimenti.
In questo contesto sono intervenuti ben sei documenti di prassi elaborati in seno al CNN:
- la sintetica “Nuova FAQ per i notai in materia di protesti”, pubblicata nel notiziario n. 51 del 17 marzo 2020;
- l’altrettanto sintetica “Nuova FAQ per i notai in materia di protesti degli assegni”, pubblicata nel notiziario n. 53 del 19 marzo 2020;
- l’approfondimento “Sospensione dei protesti per emergenza coronavirus” a firma Cabiddu-De Michele, pubblicato nel notiziario n. 59 del 27 marzo 2020;
- la risposta a quesito “Sospensione protesti e legislazione emergenziale COVID-19” a firma De Michele, pubblicata nel notiziario n. 60 del 30 marzo 2020;
- la risposta a quesito “Effetti della sospensione dei protesti e legislazione emergenziale” a firma De Michele, pubblicata nel notiziario n. 61 del 31 marzo 2020;
- la risposta a quesito “DPCM 1 aprile 2020. Nessuna proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli cambiari” a firma Leo, pubblicata nel notiziario n. 63 del 2 aprile 2020.
I primi quattro documenti si occupano dell’ambito territoriale della sospensione dei termini, argomentando nel senso della relativa estensione all’intero territorio nazionale a far tempo dal 10 marzo 2020. Il CNN ha concluso, quindi, per la generalizzata non protestabilità delle cambiali e dei vaglia cambiari scadenti entro il periodo di sospensione. Diversa conclusione ha espresso invece per gli assegni, nei quali non è presente un termine di scadenza, ma soltanto un termine di presentazione (artt. 32 e 84 l. ass.).
Il quinto documento si occupa della seconda questione più sopra richiamata, cioè quella del computo dei termini. Il CNN ha concluso nel senso della proroga al 1° aprile 2020 dei termini di scadenza a giorno fisso ricadenti all’interno del periodo di sospensione; ritenendo, per contro, che i termini “a certo tempo vista” e “a certo tempo data” siano prorogati di un numero di giorni pari a quelli del periodo di sospensione.
Si tratta, peraltro, di una soluzione che è stata oggetto di critiche e che i primi commentatori della normativa emergenziale hanno mostrato di non condividere (cfr. Dalmotto, La scadenza dei titoli di credito al tempo del Coronavirus con una postilla sul pari decorso degli altri termini stragiudiziali, in www.ilcaso.it, 3 aprile 2020; Busani, Cambiali, termini bloccati fino al 30, nel Sole 24 Ore, 11 aprile 2020, p. 28): su tale questione, che tra qualche giorno sarà di scottante attualità, ci riproponiamo di tornare a breve con uno specifico approfondimento.
Infine, il sesto documento chiariva che la sospensione in parola non era stata in alcun modo prorogata e che, pertanto, essa doveva ritenersi esaurita col 31 marzo 2020.
Nel complesso, al di là di ogni giudizio di merito sugli orientamenti sopra richiamati, non possono che apprezzarsi la rapidità d’intervento del CNN e lo sforzo interpretativo profuso nella redazione di detti documenti, che hanno il sicuro pregio di aver consegnato alla categoria linee guida in un contesto normativo di non facile intellegibilità. Purtroppo, però, mentre il notariato sospendeva l’attività di protesto in conformità delle indicazioni del CNN, altri pubblici ufficiali competenti (ufficiali giudiziari e segretari comunali) seguitavano a levare i protesti, rendendo viepiù difficile la dialettica, a livello territoriale, tra i notai e gli interlocutori del mondo bancario.
* * *
Il legislatore, come già avevamo detto, non poteva esimersi dall’intervenire sulla materia in esame e così ha fatto con l’art. 11 DL 23/2020, in vigore dal 9 aprile 2020.
In primo luogo, ha stabilito al comma 1 che “i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto [cioè fino a tutto l’8 aprile 2020] … sono sospesi per lo stesso periodo”. Di fatto, con questa disposizione, la sospensione dei termini già prevista dal DL 9/2020 è stata prolungata fino al 30 aprile 2020 e – si badi – in modo retroattivo: “recuperando”, cioè, anche i titoli che scadevano (rectius: che sarebbero scaduti) tra il 1° e l’8 aprile 2020, quando nessuna sospensione era operante.
Si tratta di un intervento sicuramente apprezzabile, per quanto tardivo, in quanto mira, da un lato, a risolvere la controversa questione dell’ambito territoriale di applicazione della sospensione disposta dal DL 9/2020 e, dall’altro lato, a rimediare alla “scopertura” venutasi a creare nei giorni dal 1° all’8 aprile 2020.
Sul piano della ratio legis, risulta difficile comprendere perché il legislatore abbia inteso sospendere soltanto i termini di scadenza dei titoli emessi prima del 9 aprile e non anche i termini dei titoli emessi dal 9 aprile in poi: con l’effetto che, mentre una cambiale emessa l’8 aprile con scadenza al 25 aprile è ora prorogata di diritto al 1° maggio (secondo la tesi fatta propria dal CNN), una identica cambiale emessa il 9 aprile (cioè dopo l’entrata in vigore del DL 23/2020) non potrebbe giovarsi della sospensione e, pertanto, sarebbe pagabile il 25 aprile. Se la ratio della sospensione è quella di tutelare i debitori cambiari, evitando loro di dover adempiere ad obbligazioni scadenti nell’attuale periodo emergenziale, non si vede che senso abbia distinguere a seconda della data di emissione del titolo di credito: infatti, la situazione finanziaria in cui si trova il debitore all’interno del periodo di sospensione è sempre la stessa, indipendentemente dal fatto che il titolo sia stato emesso entro l’8 aprile 2020 oppure in data successiva.
Nondimeno, non sembra praticabile la strada di una “interpretazione correttiva” della norma in commento, tale da attribuire rilievo esclusivo al termine di scadenza del titolo, a prescindere dalla data di emissione dello stesso. L’inequivoco tenore letterale della disposizione, che fa espressamente riferimento ai titoli “emessi prima della data di entrata in vigore” del DL, appare difficilmente superabile, con la conseguenza che – per quanto possa sembrare irragionevole – i titoli cambiari emessi dal 9 aprile in poi e con scadenza nel periodo di sospensione sono certamente protestabili.
* * *
In secondo luogo, l’art. 11, comma 2, DL 23/2020 precisa che “L’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione”. Si tratta di una previsione che discende dalla natura stessa dell’assegno quale strumento di pagamento volto a procurare al portatore l’immediata disponibilità della somma indicata nel titolo: posto che l’emissione dell’assegno presuppone sempre l’esistenza di una provvista presso l’istituto bancario sul quale è tratto (nel caso di ass. bancario) o dal quale è emesso (nel caso di ass. circolare), esso è sempre pagabile “a vista” e, pertanto, non presenta un termine di scadenza.
La legge, infatti, prevede soltanto un termine di presentazione dell’assegno (8 o 15 giorni per l’assegno bancario, a seconda che sia “su piazza” o “fuori piazza”; 30 giorni per l’assegno circolare), che corre esclusivamente a favore del portatore.
Ebbene, questo termine è stato sospeso dalla disposizione in commento, cosicché un assegno bancario emesso l’8 aprile 2020 potrà essere validamente presentato per l’incasso nello stesso comune di emissione il 1° maggio 2020 maggio (sempre secondo la tesi fatta propria dal CNN in ordine al computo dei termini); tuttavia, se il portatore decide di rinunciare alla sospensione, portando l’assegno all’incasso in una data precedente, l’assegno è pagabile a vista secondo la regola generale. In altre parole, la presentazione dell’assegno per l’incasso sottende la volontà del portatore di rinunciare al termine di presentazione, previsto a suo favore, e dunque anche alla relativa sospensione.
In caso di mancato pagamento, tuttavia, il protesto non potrà essere levato all’interno del periodo di sospensione: sono infatti sospesi, sempre ai sensi dell’art. 11, comma 2, DL 23/2020, anche i termini per la levata del protesto (o delle constatazioni equivalenti). Per comprendere la portata di questa sospensione, bisogna ricordare che, in materia di assegni, il termine per il protesto coincide con quello di presentazione: la legge dispone infatti che “il protesto … deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione” (art. 46, comma 1, l. ass.), prevedendo quale unica eccezione che, “se la presentazione è fatta l’ultimo giorno del termine, il protesto … può farsi il primo giorno feriale successivo” (art. 46, comma 1, l. ass.).
Nel dichiarare la sospensione dei “termini per la levata del protesto”, il legislatore ha quindi inteso impedire la levata nel periodo che va dalla presentazione dell’assegno per l’incasso fino alla scadenza del termine legale di presentazione (o fino al primo giorno feriale successivo alla presentazione, se questa avvenga nell’ultimo giorno del relativo termine). Ora, poiché i termini di presentazione degli assegni scadenti dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 sono stati prorogati (sempre stando alla tesi del CNN) al 1° maggio, deve concludersi nel senso che anche i relativi protesti dovranno essere levati dopo il 30 aprile 2020. Se invece il DL 23/2020 si fosse limitato a sospendere i termini di presentazione senza sospendere anche quelli per il protesto, gli assegni presentati all’incasso durante il periodo di sospensione avrebbero potuto essere protestati (in conformità dell’art. 46 l. ass.) all’interno del medesimo periodo.
Sempre in materia di assegni, la sospensione in parola opera – oltre che, come detto, per i termini di presentazione e di protesto – anche per:
- i termini (previsti dagli artt. 9, comma 2, e 9-bis, comma 2, l. 386/1990) per la comunicazione e l’iscrizionedel soggetto che ha tratto un assegno senza autorizzazione o senza provvista nell’archivio informatizzato degli assegni irregolari (istituito presso la Banca d’Italia dall’art. 10-bis 386/1990);
- il termine (previsto dall’art. 8, comma 1, l. 386/1990) per il pagamento tardivo dell’assegno scoperto.
Non sembra superfluo precisare che la sospensione dei termini relativi agli assegni opera a prescindere dalla data di emissione degli stessi: non vale cioè per gli assegni il limite temporale previsto dal comma 1 dell’art. 11 DL 23/2020. Quest’ultima disposizione, come si è visto, sospende “i termini di scadenza” dei titoli emessi prima del 9 aprile 2020: essa, per quanto detto, non è quindi applicabile agli assegni, i quali non presentano un termine di scadenza e per i quali è stato appositamente dettato il comma 2 dell’art. 11 (che – si badi – il comma 1 fa espressamente salvo). Ciò che rileva, ai fini dell’applicazione della sospensione prevista da quest’ultima norma, è soltanto la circostanza che i termini (di presentazione e protesto, di pagamento tardivo, ecc.) ricadano all’interno del periodo di sospensione.
* * *
In terzo luogo, il comma 3 dell’art. 11 DL 23/2020 dispone che i protesti (o le constatazioni equivalenti) levati dal 9 marzo 2020 al 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del DL in commento) non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di commercio e che, ove già pubblicati, le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione dal relativo registro informatico (istituito dall’art. 3-bis DL 381/1995 e regolato dal DM 9 agosto 2000, n. 316).
Questa previsione è volta a privare sostanzialmente di efficacia i protesti effettuati nel contesto di incertezza creatosi sotto la vigenza dell’art. 10, comma 5, DL 9/2020. È presumibile che nessun notaio abbia levato protesti dopo il 17 marzo, data in cui è stata pubblicata la “Nuova FAQ per i notai in materia di protesti” elaborata dal CNN, secondo cui la sospensione dei termini di scadenza dei titoli doveva ritenersi operante su tutto il territorio nazionale. Nondimeno, gli altri pubblici ufficiali competenti ex art. 1 l. 349/1973 hanno proceduto alla levata dei protesti anche nei giorni seguenti. Dal 1° aprile in poi (terminata la sospensione di sposta dal DL 9/2020) i notai hanno ripreso l’attività di protesto, poi nuovamente sospesa (salvo quanto più sopra precisato) a partire dal 9 aprile.
Molto opportunamente, la norma in commento non ha stabilito ex post l’illegittimità dei protesti effettuati dal 9 marzo al 9 aprile 2020: conseguentemente, essi restano validi in quanto atti pubblici, così come restano ferme le relative annotazioni nel repertorio speciale dei protesti di cui all’art. 13 l. 349/1973, che pertanto non devono e non possono essere annullate.
Inoltre, il notaio (o altro pubblico ufficiale) non dovrà trasmettere alla Camera di commercio competente l’istanza per la cancellazione del debitore dal registro informatico dei protesti, in quanto non ha “proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto” (art. 4, comma 2, l. 77/1955). È la stessa Camera di commercio, infatti, a dover procedere autonomamente alla cancellazione.
Sul piano sostanziale, peraltro, deve ritenersi che tali protesti siano radicalmente inefficaci, dal momento che si riferiscono ad un titolo non scaduto, e che quindi essi non potranno costituire presupposto dell’azione cambiaria. Ne consegue che il titolo, la cui scadenza è stata sospesa, dovrà essere nuovamente (presentato e) protestato successivamente alla “nuova” scadenza. In concreto, il nuovo protesto potrà essere fatto sia con atto separato, sia mediante foglio di allungamento (art. 69, comma 1, l. camb.), a prescindere dalla modalità utilizzata per la redazione del precedente protesto inefficace; naturalmente, anche del nuovo protesto dovrà farsi menzione sul titolo o sul foglio di allungamento (art. 69, comma 2, l. camb.).
È certamente opportuno menzionare, all’interno del nuovo protesto, che tale atto fa seguito ad un protesto precedentemente levato ma inefficace ex art. 11 DL 23/2020. Una possibile menzione, sufficientemente esplicativa ma non eccessivamente “impegnativa” per il pubblico ufficiale, potrebbe essere la seguente: “Il presente atto di protesto fa seguito all’atto di protesto in data …, n. … rep. mio, in quanto la scadenza del titolo in oggetto è stata prorogata ai sensi dell’art. 11 d.l. 8 aprile 2020, n. 23”.
È appena il caso di osservare che un nuovo protesto si rende necessario ai fini dell’azione cambiaria, in quanto il primo protesto (inefficace) non può “rivivere”, cioè riprendere efficacia al termine del periodo di sospensione. Se, infatti, il protesto è la constatazione a mezzo pubblico verbale del mancato pagamento di un titolo scaduto, è evidente che tale constatazione non è contenuta nei protesti levati dal 9 marzo al 9 aprile, in un periodo, cioè, nel quale i titoli non erano (rectius: non possono, ex post, considerarsi) scaduti. Occorrerà, quindi, far constare nuovamente il mancato pagamento dopo la scadenza del titolo come prorogata, poiché il precedente protesto attesta bensì il mancato pagamento, ma prima della scadenza del titolo: in altre parole, non attesta l’inadempimento del debitore.
Non può nemmeno ritenersi che, ferma l’inefficacia del primo protesto, non vi sia bisogno di levarne un secondo sulla base dell’art. 61 l. camb. (che ha il proprio pendant in materia di assegni nell’art. 53 l. ass.). Questa disposizione, com’è noto, disciplina il caso in cui “un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare la cambiale o di levare il protesto nei termini stabiliti”. In una simile situazione, la norma stabilisce che detti termini “sono prolungati” fino a quando la causa di forza maggiore non sia cessata. Tuttavia, “se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza [originariamente prevista nel titolo], il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto”.
È del tutto evidente che questa disposizione, di carattere generale, può trovare applicazione soltanto in mancanza di norme speciali dettate per far fronte a specifiche situazioni di emergenza. Infatti, nel disporre la sospensione sine die dei termini di scadenza, l’art. 61 l. camb. presuppone che detti termini siano regolarmente correnti nonostante la causa di forza maggiore e, dunque, che non siano interessati da altre cause normative di sospensione. Ne consegue che, per contro, ai titoli i cui termini sono stati sospesi dal DL 23/2020 non può trovare applicazione l’art. 61 l. camb., almeno fino a quando la sospensione non cesserà e non ricorreranno tutti i presupposti di quest’ultima disposizione (cioè una situazione emergenziale tale da impedire la presentazione o il protesto, nonché il decorso di almeno trenta giorni dal 1° maggio 2020 perché l’azione cambiaria possa essere esperita senza protesto). Resta invece aperta la questione dell’applicabilità dell’art. 61 l. camb. ai titoli cambiari emessi dal 9 aprile in poi, cui non trova applicazione la sospensione di cui al DL 23/2020 (e lo stesso discorso vale per l’applicabilità dell’art. 53 l. ass. agli assegni il cui termine di presentazione scade dopo il 30 aprile 2020).
Infine, lo stesso comma 3 dell’art. 11 DL 23/2020 prevede che, con riferimento al periodo dal 9 marzo 2020 al 9 aprile 2020, sono sospese le informative al Prefetto (di cui all’art. 8-bis, commi 1 e 2, l. 386/1990) relative all’emissione di assegni irregolari (cioè senza autorizzazione o senza provvista). Trattandosi di comunicazione conseguente alla levata del protesto di un assegno (o all’effettuazione della contestazione equivalente), la relativa sospensione discende direttamente dalla sospensione dei termini per il protesto, di cui già si è detto.
* * *
In conclusione, per sintetizzare i punti che più da vicino riguardano l’attività notarile, possiamo ritenere che:
- i termini di scadenza dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020dei titoli cambiari emessi fino all’8 aprile 2020 sono sospesi: pertanto, tali titoli non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione;
- i termini di scadenza dei titoli cambiari emessi dal 9 aprile 2020in poi non sono sospesi, anche se anteriori al 1° maggio 2020; pertanto, tali titoli sono protestabili;
- gli assegni portati all’incasso dal 9 marzo 2020 in poi, a prescindere dalla data di emissione, nonsono protestabili fino al termine del periodo di sospensione;
- i protesti levati dal 9 marzo 2020 al 9 aprile 2020sono validi e devono essere regolarmente annotati nel relativo repertorio; essi, tuttavia, non vanno trasmessi alla Camera di commercio competente;
- ai fini dell’azione cambiaria, i titoli di cui al punto 1)protestati dal 9 marzo 2020 al 9 aprile 2020 dovranno essere nuovamente prestanti e protestati al termine del periodo di sospensione.
Articolo pubblicato su Federnotizie: https://www.federnotizie.it
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