Anno: XXV - Numero 223    
Mercoledì 4 Dicembre 2024 ore 13:15
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Dieci piccoli indiani (And Then There Were None)*

21 avvocati hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, tuttora pendente, contestando lo svolgimento delle operazioni elettorali che hanno condotto al rinnovo del Consiglio Nazionale Forense.

Dieci piccoli indiani (And Then There Were None)*

Ormai è cosa nota che un ristretto manipolo di 21 avvocati, provenienti da diversi Fori di tutta Italia, con esperienze e provenienze del tutto diverse, di cui alcuni neppure si conoscono, in molti casi per nulla affini tra di loro, ma uniti dalla comune volontà di ripristinare una condizione di legalità per quanto attiene alle elezioni degli organi istituzionali forensi, ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, tuttora pendente, contestando lo svolgimento delle operazioni elettorali che hanno condotto al rinnovo del Consiglio Nazionale Forense, la legittima presenza di componenti della commissione ministeriale, per conflitto di interesse di molti componenti, ed altro ancora, come si è potuto leggere dal testo integrale del ricorso che è stato pubblicato qualche giorno addietro. Nel ricorso, poi, si censura la elezione di alcuni componenti del C.N.F., ed in particolare n. 4 componenti, tra cui il Presidente e uno dei Vice Presidenti, per violazione del divieto di elezione dopo il secondo mandato, e n. 7 componenti (tra i quali alcuni già ricompresi nei 4 precedenti, tra cui il Presidente) perché iscritti al medesimo Ordine che nel rispettivo distretto aveva già avuto un componente CNF nei due mandati precedenti. Circa queste censure, si è recentemente e chiaramente espressa la Corte Costituzionale (dopo e a conferma della precedente pronuncia della Cassazione), che ha chiarito come il principio della turnazione sia proprio degli ordinamenti professionali vigenti e involga anche il CNF. Non vale la pena quindi soffermarsi oltre. Il ricorso è in attesa di fissazione di udienza per la trattazione del merito, anche a seguito dell’istanza di prelievo che è stata da noi depositata ieri. È tempo che si decida, infatti, ponendo fine a questa situazione paradossale, nell’interesse dell’avvocatura tutta.

Orbene, la pronuncia dello stesso TAR Lazio, resa nel procedimento n. 5990/2019, ricorrente Favi, contiene alcune importanti affermazioni, che mi permetto di ritenere non certo casuali nel più ampio contesto del contenzioso pendente dinanzi a quell’organo, chiarendo non solo cosa non è di competenza della autorità amministrativa, ma anche cosa rientra a buon diritto nella competenza di quel giudice, dinanzi al quale, come detto, pende il ns. ricorso.

In particolare:

  1. a) “nel gravame non si rinvengono censure orientate a contestare lo svolgimento delle operazioni elettorali in quanto tali, in relazione a conteggio di preferenze, legittima presenza di componenti della commissione ministeriale o altro” da cui si inferisce che quelle vicende sono per contro di competenza dell’autorità amministrativa;
  2. b) “sono devolute al Giudice amministrativo le controversie in tema di operazioni elettorali” ….omissis…..e quindi tra esse la “contestazione delle modalità di svolgimento della competizione elettorale”,
  3. c) sono devolute alla a.a. le “posizioni di interesse legittimo, riscontrabili soltanto in quelle strettamente inerenti alle votazioni, all’apertura e alla chiusura dei seggi e a tutte quelle riguardanti gli atti che concorrono a formare il complesso procedimento elettorale, il quale è disciplinato da norme poste a tutela dell’interesse pubblico all’ordinato svolgimento della competizione”.

Il ricorso dei 21 affronta proprio quegli aspetti che radicano la giurisdizione presso il TAR, come confermano i principi sopra riportati.

Una precedente sentenza del TAR Lazio, ha pochi giorni fa annullato un concorso per dirigenti scolastici, chiarendo inequivocabilmente le conseguenze del conflitto di interesse all’interno delle Commissioni esaminatrici. Non sfugge, quindi, che in caso di accoglimento del ricorso n. 3767/2019,  da noi proposto, verrebbe annullata la proclamazione di tutti gli eletti del C.N.F. aprendo così la strada a nuove elezioni in tutti i distretti, che sarebbero effettuate dai COA nelle loro composizioni recentemente rinnovate. Composizioni rinnovate che sono il frutto di un’altra battaglia che abbiamo portato avanti in questi mesi, per affermare che il principio di alternanza contenuto nella Legge 247/2012, che tanto ci fu decantato da quelli stessi che oggi lo hanno calpestato e lo contestano, deve trovare effettiva e concreta applicazione, sia nei COA che nel CNF. Un inarrestabile effetto domino che si è avviato a seguito di tale battaglia ha condotto infatti alla mancata ricandidatura di molti, alle dimissioni di altri e alla proposizione di ricorsi ancora pendenti nei confronti dei più riottosi. Chi non si è dimesso, pare si dimetterà a breve, travolto dalle contestazioni, dalle pronunce giurisprudenziali sopra richiamate e da valutazioni di opportunità.

Quanto al CNF tutto tace al momento, anche se si mormora di notevoli discussioni interne, ma la via giudiziaria cui siamo stati costretti prima o poi porterà ad un esito segnato. Un forte rinnovamento è in atto, non è stato spontaneo, ma, si sa, certe rivoluzioni talvolta vanno un po’ aiutate….. Spetta a tutti gli avvocati, nei rispettivi Fori, far sì che tutto ciò non sia accaduto e non accada invano, evitando che questo quadriennio sia soltanto “un’apostrofo rosa” prima del ritorno dei soliti noti…..È solo questione di tempo, come dice qualcuno:……….e poi non rimase nessuno.

* “Dieci piccoli indiani” è un romanzo giallo scritto da Agatha Christie. È considerato uno dei suoi capolavori. Fu pubblicato in Gran Bretagna nel 1939; in Italia uscì per la prima volta nell’agosto 1946 col titolo …e poi non rimase nessuno,

 

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