Fingere di non vedere aiuta l’illegalità .
«Ritrarsi dalle proprie responsabilità e fingere di non vedere non è un comportamento neutrale: al contrario costituisce un obiettivo e un concreto aiuto all’illegalità e a chi la coltiva»
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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, onora così la figura di Giorgio Ambrosoli, l’avvocato che non finse di non vedere e che da commissario liquidatore della Banca privata italiana si oppose in totale solitudine al faccendiere siciliano Michele Sindona, pagando con la vita il suo coraggio.
Su CFnews.it il Direttore della rivista “La previdenza forense” così scriveva:
«Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 32781 del 19.12.2018, in tema di elezioni dei Consigli degli Ordini circondariali forensi, hanno affermato che la disposizione di cui all’art. 3, terzo comma secondo periodo, della Legge n. 113 del 12 luglio 2017, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore.
Quindi, secondo le SS.UU., a far tempo dall’entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del 3° comma del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi di componente dei Consigli dell’Ordine (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ai sensi del 4° comma del medesimo art. 3 l. 113/17), ancorché solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle l. 31 dicembre 2012 n. 247 e 12 luglio 2017 n. 113.
Il Consiglio Nazionale Forense, dopo tale sentenza, nel corso di due procedimenti riguardanti reclami presentati avverso le decisioni delle Commissioni Elettorali degli Ordini degli Avvocati di La Spezia e di Savona, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo la normativa sul divieto del terzo mandato irragionevole per:
la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo;
la compromissione dell’autonomia normativa degli ordini forensi;
la sua portata retroattiva.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 173 del 10.07.2019, ha respinto i “dubbi” del Consiglio Nazionale Forense ed ha dichiarato:
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 12.7.2017, nella parte in cui prevede che i consiglieri dei consigli circondariali forensi non possono essere eletti per più di due mandati, non arrecando la norma alcuna limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo, nonché la compressione dell’ambito di autonomia riservato agli ordini circondariali forensi quali enti pubblici non economici a carattere associativo;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.11-quinquies del d.l. n. 135 del 14.12.2018, inserito dalla Legge di conversione n. 12 dell’11.02.2019, nella parte in cui prevede, con norma di interpretazione autentica, che il divieto di elezione operi per i mandati iniziati anteriormente all’entrata in vigore della legge n.247 del 2012 che ha stabilito tale divieto, in riferimento agli artt. 2,3,18,48,51 e 118 della Costituzione.
Di seguito l’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense, nella seduta del 20 luglio 2019, dopo avere considerato:
che il quadro normativo di riferimento sul divieto del terzo mandato ha avuto il vaglio positivo della Corte costituzionale, che con sentenza n.173/2019 ha indicato i principi generali che ne consentono una corretta interpretazione costituzionalmente orientata;
che alla luce di tale pronuncia la questione del regime intertemporale, in tema di applicazione del limite del doppio mandato, può dirsi definitivamente chiarita e risolta, pur restando alcuni isolati e particolari casi per i quali sarà comunque necessario l’intervento del Giudice nei relativi ricorsi già pendenti;
che gli avvocati stanno uniformandosi ai principi così fissati, sia in relazione alle elezioni in corso di svolgimento che per i casi in cui le stesse si erano già concluse;
esprime soddisfazione per il fatto che il quadro normativo che regola il meccanismo di elezione degli organi di rappresentanza istituzionale forense sia stato definitivamente chiarito, nella certezza che l’Avvocatura italiana e le sue istituzioni, con spirito di responsabilità, sapranno darvi conforme attuazione, assicurando il sereno funzionamento delle istituzioni forensi.
Vicenda definita? Si spera proprio che sia così, anche se qualche irriducibile fatica ancora a prenderne atto».
Gli irriducibili erano tanti e non ne hanno preso atto, tant’è vero che pochi quivis de populo hanno prima adito il TAR Lazio e poi riassunto avanti il Tribunale di Roma che si è pronunciato prima con l’ordinanza cautelare del 13.03.2020 e poi con l’ordinanza di merito del 25.09.2020 dichiarando gli avvocati A.M., A.P., G.P., M.M.D.S.L., S.S., G.A., C.O. e S.S. ineleggibili alla carica di consigliere del Consiglio Nazionale Forense.
A tutt’oggi non ho visto prese di posizione dei resti del CNF, dei COA e di OCF. Il dubbio, che imbarca ogni anno debiti consistenti a carico dell’avvocatura, ha dato la notizia dopo aver polemizzato con i giornalisti del Fatto Quotidiano.
Questo è lo stato dell’arte, davvero deprimente.
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