Fondo perduto spettante a (quasi) tutte le imprese siciliane indipendentemente dal calo del fatturato
Le imprese siciliane (e non) sono in questi giorni alle prese con la richiesta del fondo perduto previsto dall’art. 25 del D.L. 34/2020
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Le imprese siciliane (e non) sono in questi giorni alle prese con la richiesta del fondo perduto previsto dall’art. 25 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo e reddito agrario, aventi requisiti precisi ed oggettivamente predeterminati tra cui, per le attività avviate prima del 1° gennaio 2019, la riduzione del fatturato del mese di aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di aprile dell’anno precedente.
La ratio della norma è, pertanto, quella di concedere un ristorno, seppure in molti casi parziale, alle attività specificamente previste dal citato art. 25 che, a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, hanno subito un calo del fatturato nel corso del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Una eccezione è prevista per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa all’interno dei comuni che al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione stato di emergenza Covid-19) si trovavano ancora in stato di emergenza per altri eventi calamitosi.
Per tali soggetti il contributo spetta indipendentemente dal calo del fatturato.
Il legislatore, infatti, è stato attento a non dimenticare anche quei soggetti aventi sede nei comuni in stato di emergenza nel periodo ante Covid-19, i quali, con buona probabilità, avevano già subìto una riduzione del fatturato nel 2019 e per i quali, una esclusione, sarebbe stata un ulteriore elemento di penalizzazione.
In base a quanto sopra, gran parte delle imprese con sede nei comuni siciliani potrebbero accedere al ristoro anche senza il calo del fatturato, ferma restando la presenza degli altri requisiti previsti dalla norma.
Sebbene, nelle istruzioni per la compilazione dell’Agenzia delle entrate sia stata fornita una lista dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020, detta lista è stata riportata a titolo indicativo e non esaustivo.
Ed invero, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019 (i Comuni interessati sono riportati nelle Delibere della Giunta Regionale Siciliana nn. 385 e 386 del 1° novembre 2019) e dunque, in detti Comuni lo stato di emergenza era ancora in essere alla data del 31 gennaio 2020.
Ciò premesso, considerato che a parere degli scriventi il dato normativo sembrerebbe non lasciar dubbi all’inclusione delle imprese ubicate nei citati territori tra le imprese esonerate dalla verifica del calo del fatturato per la richiesta del fondo perduto, si ritengono necessari e si auspicano ulteriori chiarimenti ufficiali dal momento che, nonostante la presentazione dell’istanza richieda poco tempo (come sostenuto dal Ministro Gualtieri), la complessità della normativa e delle singole fattispecie richiede elevata attenzione (reperimento dati, verifica, sussistenza requisiti oggettivi e soggettivi), soprattutto in considerazione delle conseguenze in tema di sanzioni tributarie e penali previste in caso di presentazione di richiesta mendace, che potrebbero indurre il Professionista cauto a non presentare l’istanza privando, di fatto, il contribuente di un aiuto fondamentale.
(*) Vicepresidente UGDCEC di Siracusa
(**) Presidente UGDCEC di Palermo
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