Gli “arcana imperii” del Governo italiano
Si dice che l’Italia sia uno “stato di diritto”.
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Ma, a sentire il Ministro della Giustizia Nordio per il quale “il Pm è un super poliziotto, con l’aggravante che godendo delle stesse garanzie del Giudice, esercita un potere immenso senza alcuna reale responsabilità, non solo dirige le indagini ma addirittura le crea attraverso la cd. clonazione dei fascicoli, svincolata da qualsia parametro e da qualsiasi controllo, che può sottoporre una persona a indagini occulte, eterne e che creano dei disastri anche finanziari irreparabili”, si dovrebbe concludere che l’Italia è uno stato di polizia, come molti commentatori l’hanno definita, dopo il recente DDL sicurezza.
Ma veniamo al segreto di stato.
“C’è subito un punto da chiarire circa il segreto imposto dai Governi: in realtà esso non viene imposto per motivi di sicurezza, ma solo per far si che la popolazione non venga a sapere quello che sta succedendo” (Fonte: Noam Chomsky nel libro Capire il potere, Marco Tropea, 2002, pag. 30).
E questa è una visione, ma ve ne è un’altra che riconosce il segreto di stato
“Tutta la storia della Roma antica era permeata, come attestano le fonti tramandateci, da una straordinaria attenzione riservata alla tutela della segretezza, segnatamente di quella funzionale alla sicurezza militare, alla conservazione e alla difesa della comunità politica, all’esercizio dell’autorità e alle funzioni di direzione del Senato – cc.dd. arcana consilia patrum conscriptorum – che si svolge in forma inconoscibile. Si trattava di segreti protetti per scongiurare il rischio che dalla loro indebita sottrazione o diffusione derivasse un nocumento per l’intera società romana, da presidiare in nome di un’esigenza pubblica: salvaguardie assistite da precetti e sanzioni ben definiti, destinati ad essere applicati con procedure altrettanto puntualmente strutturate” (Gli arcana imperii e l’impiego del segreto di Stato nel diritto pubblico romano, di Fabio Vigneri, Altalex, 01.11.2020).
La vicenda Almasri sta dividendo Governo e opposizioni.
Il tutto prende l’avvio il 2 febbraio 2017 quando il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Paolo Gentiloni con il Ministro Minniti sottoscrivono un memorandum d’intesa fra Italia e Libia sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all’immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere fra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana.
Ciò che è accaduto, è noto.
Il Governo oppone il segreto di stato.
“In una società democratica che rincorre standards sempre più elevati di trasparenza, l’attività di Governo dovrebbe essere del tutto sgombra da meccanismi che sottraggono le scelte politiche allo scrutinio dei cittadini. In questo contesto, la segretazione dei trattati internazionali, che costituiscono espressione della volontà politica dello Stato nelle relazioni con l’estero, risulta pertanto contraria ai valori fondanti dello stato di diritto. Al contempo, laddove le decisioni assunte a livello internazionale impattino sulle posizioni dei singoli individui, la mancata diffusione dei loro contenuti può ledere irrimediabilmente anche i diritti fondamentali dei diretti interessati”. (Francesca Tammone, Ragion (di Stato) di diritto. Profili di illegittimità degli accordi segreti in materia di immigrazione nel quadro della convenzione europea dei diritto dell’uomo, Osservatorio sulle fonti, fascicolo 2/2023).
Basterebbe essere chiari nella spiegazione dell’accaduto, cosi da evitare, come ha scritto l’avv.Nicola Canestrini sul Domani del 21 gennaio 2025 , di minare la credibilità italiana da scelte opache e procedure sbagliate.
Non è un caso che la Roma antica avesse procedure puntualmente strutturate al riguardo.
“La segretazione da parte delle pubbliche autorità, che comporti compressioni al godimento dei diritti sanciti nella Cedu, può avvenire legittimamente soltanto in presenza di almeno tre condizioni, che sembrano ormai valere per la generalità delle istituzioni di diritto internazionale:
– il segreto può essere utilizzato solo nei soli modi e nei casi eccezionali previsti da una fonte del diritto chiara e dettagliata;
– l’apposizione del segreto deve essere necessaria ai fini di tutelare la sicurezza nazionale;
– la decisione di apporre e/o utilizzare il segreto deve essere soggetta ad un controllo di tipo giuridico indipendente dal potere politico.
In ogni caso, le autorità non possono servirsi del segreto al fine di agevolare la violazione di quei diritti rispetto al cui godimento la stessa CEDU non consente limitazioni.” (Fonte: RIVISTA N°: 1/2012: 14/03/2012: Giuseppe Arconzo Ricercatore in diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano Irene Pellizzone Assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano il segreto di stato nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo ).
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