Gli stati generali della previdenza dei liberi professionisti
Si terranno il prossimo 22 ottobre a Roma a Villa Miani
Il Presidente dell’Adepp traccerà le linee programmatiche per il prossimo biennio mentre le Vice presidente illustrerà le azioni di welfare assistenziale / strategico / attivo / pro-lavorativo messe in campo dalle Casse di previdenza.
Durante la giornata verranno inoltre presentate due ricerche.
La prima del CENSIS, che farà emergere la considerazione economica e sociale che la società italiana oggi ha dei liberi professionisti, e la seconda, elaborata dalla Luiss, punterà la lente di ingrandimento sull’impatto che le innovazioni tecnologiche avranno, e stanno già avendo, sulle libere professioni.
Il pomeriggio sarà poi dedicato all’incontro con esponenti del mondo della finanza / bancario / assicurativo.
Io credo che gli Stati Generali delle professioni dovrebbero anche interrogarsi sulla natura delle Casse e sulle regole per gli investimenti.
Con riferimento alla natura giuridica delle Casse, l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato afferma la natura di organismo di diritto pubblico degli enti previdenziali ancorché aventi forma privatistica (nella specie fondazioni o associazioni). Da ultimo il TAR Roma, Sezione III, con sentenza 17.12.2018, n. 12227 richiamandosi ai precedenti del Consiglio di Stato 27.07.2011, n. 4486 e 23.12.2013, n. 6185.
Sul piano oggettivo, sempre la giurisprudenza amministrativa, ha affrontato la questione relativa alla riconducibilità degli investimenti nell’ambito del d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti).
Si tratta, in particolare, di verificare se le disposizioni in materia di evidenza pubblica siano applicabili alle procedure di selezione dei gestori e dei depositari nell’ambito della cd. gestione indiretta delle risorse finanziarie degli enti previdenziali. In materia vi è il precedente del Consiglio di Stato che ha fornito il parere del 22.10.2015, n. 2871 sullo schema di decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la COVIP, ex art. 14, comma 3, del decreto legge 06.07.20111, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15.07.2011, n. 111, recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli Enti previdenziali, dei conflitti di interesse e di banca depositaria in cui si afferma che tale attività non debba essere esentata dal ricorso a procedure di evidenza pubblica dal momento che il servizio affidato al gestore di un fondo non possa ritenersi rientrante tra quelli cd. esclusi dall’ambito applicativo del codice dei contratti non potendosi fare rientrare tra i cd. servizi finanziari in senso stretto (in quanto tali esclusi dalla predetta disposizione).
Il tratto caratterizzante del servizio affidato nel caso di specie, infatti, è costituito dal fatto che il gestore che amministra le risorse in piena autonomia e, a titolo di corrispettivo, percepisce apposite commissioni. Secondo il TAR Roma, 17.12.2018, n. 12227 il rapporto che intercorre con l’ente previdenziale forma oggetto di un contratto ad hoc nell’ambito del quale l’ente detta esclusivamente le linee di indirizzo, mentre il gestore amministra in piena autonomia le risorse da investire.
Sulla base di tali premesse, rilevato che tra gli obiettivi dell’intera materia vi è quello della gestione previdenziale degli investimenti e di riduzione del rischio, nonché quello che, nel corso della gestione indiretta, l’esternalizzazione dell’attività di investimento non pregiudichi l’attività di controllo, riservando comunque la responsabilità finale di tale attività all’ente previdenziale, con la conseguenza che la sola procedura di evidenza pubblica è in grado di assicurare un’adeguata tutela degli interessi dell’ente previdenziale e degli aderenti e il perseguimento di detta finalità.
Che sia per questo che il regolamento non viene pubblicato in G.U. e le Casse prediligono la gestione diretta delle risorse?
Ricordo però che l’art. 4 del codice degli appalti stabilisce che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, (dei contratti attivi) esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
Si veda al riguardo il parere della Commissione speciale dell’11.04.2018 del Consiglio di Stato n. 1241/2018 dd. 10.05.2018.
La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici sono attribuiti alla Autorità Nazionale Anti Corruzione ai sensi dell’art. 213 del Codice Appalti.
Tratto da Diritto e Giustizia
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