I principi fissati dalla Corte dei Conti sulle politiche di investimento delle Casse previdenziali
Il 28 maggio 2019 la Corte dei Conti, Sezione del Controllo sugli Enti, è stata audita dalla Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti di Previdenza
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Sul sito della Corte dei Conti è stato pubblicato il testo dell’audizione. Io mi limito a richiamare alcuni passaggi fondamentali. La Corte dei Conti, ai sensi della legge 21.03.1958, n. 259, e del d.lgs. 30.06.1994, n. 509, art. 3, comma 5, esercita annualmente, per il tramite della sua sezione enti, il controllo generale sulla gestione finanziaria delle singole Casse, per assicurarne la legalità e l’efficacia, e riferisce al Parlamento su ciascuna di esse. L’analisi della Corte dei Conti riguarda oltre che i profili istituzionali, quali ad esempio l’assetto della governance o il funzionamento del sistema dei controlli interni, l’andamento della gestione caratteristica di ciascuna Cassa, avuto riferimento anche a indicatori particolarmente sensibili, quali il rapporto tra iscritti e pensionati e quello tra entrate per contributi e spese per prestazioni previdenziali.
Le risorse finanziarie gestite dalle Casse devono garantire impieghi realizzati con la necessaria competenza e prudenza, ove effettuati in via diretta, e anche attraverso criteri e regole trasparenti, se esercitati in via indiretta. Le Casse devono perseguire una redditività del patrimonio che possa costituire elemento di rilievo per l’equilibrio di bilancio e per la sostenibilità di medio – lungo periodo delle gestioni previdenziali. Le Casse debbono coniugare stabilità economico – patrimoniale e produttività del patrimonio. Obiettivo primario delle Casse è quello di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, obiettivo questo, che richiede la solidità e la redditività degli investimenti effettuati e che potrebbe incontrare fattori di elevato rischio, ove si intendesse finalizzare tali gestioni al sostegno di determinati settori dell’economia. Per la Corte dei Conti è quindi necessaria l’adozione del regolamento investimenti per le Casse perché attua detti principi e criteri di sana e prudente gestione finanziaria. Il codice di autoregolamentazione che le Casse, in mancanza del regolamento investimenti, si sono date è un documento privo di efficacia coercitiva. Il regolamento per gli investimenti previsto dall’art. 14, comma 3, d.l. n. 98/2011, assume significativa rilevanza, in quanto necessario al fine di assicurare completezza al sistema nazionale delle regole chiamate a disciplinare la gestione del risparmio, mediante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie, dei conflitti di interesse e di banca depositaria. Occorre tenere presente la natura peculiare del risparmio previdenziale, che mal si presta ad essere investito in attività caratterizzate da alti livelli di rischio / rendimento e quindi qualunque tentativo di spingere le Casse verso questo crinale finirebbe per contraddire la loro funzione. Vediamo quanto ancora ci impiegherà il Regolamento investimenti (pronto da anni) ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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