Il Dubbio e la Corte dei conti
Pareggio di bilancio previsto per il 2021
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La società Edizioni diritto e ragione srl, con sede in Bolzano, è editrice del Dubbio, il giornale voluto dal Consiglio Nazionale Forense, che ne è proprietario, a carico di tutti gli iscritti. Anche per il 2018 Il dubbio chiude con una perdita d’esercizio di € 645.416,00, in lieve riduzione rispetto al 2017, dove la perdita era stata di € 690.888,00. Nella nota integrativa si prevede un pareggio di bilancio non prima del 2021, il che significa che le perdite continueranno anche per il 2019 e il 2020. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza 25.09.2018 – 26.06.2019, n. 17118 ha affermato alcuni principi che qui vado a riassumere. È pacifica la natura pubblica dei Consigli dell’Ordine e del Consiglio Nazionale Forense. La natura di enti pubblici non economici a carattere associativo è espressamente prevista dal d.lgs. n. 139/2005, art. 6, che stabilisce che gli stessi sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della Giustizia. Peraltro, la natura pubblica di tali enti e l’indubitabile qualificazione pubblica del patrimonio degli stessi è stata già affermata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 5393/1995. La rilevanza della natura pubblica del soggetto che gestisce le risorse per finalità pubbliche, al fine che qui rilevano, è stata pure ribadita dalle Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 23860/2012, affermando che in materia di contabilità pubblica attribuita alla Corte dei Conti rientra ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile e, quindi, suppone necessariamente la qualità pubblica del titolare del denaro gestito. La Suprema Corte di Cassazione ha altresì evidenziato la natura tributaria dei contributi obbligatoriamente versati dai professionisti privati aderenti all’Ordine richiamandosi sul punto Cassazione, Sezioni Unite, n. 1782/2011 riferita propria al Consiglio Nazionale Forense ove si afferma la natura tributaria delle tasse (diritti o contributi) di iscrizione agli Albi relativi all’esercizio di determinate professioni, sottolineando la doverosità della prestazione e il collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita a un presupposto economicamente rilevante, «costituito dal legittimo esercizio della professione per il quale è condizione l’iscrizione ad un determinato albo», con la precisazione che la spesa pubblica è quella relativa alla provvista dei mezzi finanziari necessari all’ente delegato dall’ordinamento al controllo dell’albo specifico nell’esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti circa la legittimazione di questi ultimi alle predette prestazioni. E la natura tributaria del contributo annuale previsto a carico degli avvocati, e in favore dei Consigli dell’Ordine di appartenenza, è stata pure ribadita dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 7666/2017. Ne consegue che le risorse acquisite attraverso il versamento del contributo degli associati, lungi dall’avere una mera ed esclusiva finalità privata di autofinanziamento, hanno una prevalente finalità pubblica, in quanto dirette a finanziare il miglior esercizio di funzioni pubbliche assegnate dalla legge agli ordini professionali essenzialmente per la tutela della collettività nei confronti degli esercenti della professione, che giustifica l’obbligo dell’appartenenza all’ordine professionale. Tale assunto è confermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 405/2005. Le Sezioni Unite della Cassazione evidenziano che la rilevanza, ai fini della configurabilità della giurisdizione contabile, relativa al cd. danno erariale, che impone la gestione del patrimonio con criteri rispondenti alla migliore realizzazione dell’interesse pubblico, è stata riaffermata dalle stesse Sezioni Unite con l’ordinanza n. 17748/2016. Sull’“utilità” del Dubbio, tra gli avvocati le posizioni sono molto diversificate, tra chi lo ritiene un necessario supporto all’avvocatura e chi invece lo ritiene un’inutile spesa a carico degli iscritti, spesa che potrebbe essere destinata ad altre attività di supporto dell’avvocatura. Ora, se è vero che la scelta discrezionale compiuta da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione della Corte dei conti è insindacabile, tale insindacabilità non ne comporta però la sottrazione a ogni possibilità di controllo perché l’insindacabilità nel merito sancita dall’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 non priva, infatti, la Corte dei conti della possibilità di accertare la conformità alla legge dell’attività amministrativa, verificandola anche sotto l’aspetto funzionale, ovvero in merito alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale, o in modo specifico, dal legislatore. Occorre, dunque, richiamare, quale limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione, l’esigenza di accertare che l’attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità fra costi e benefici. Ne consegue che la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico (da ultimo Cassazione, Sezioni Unite, n. 10814/2016 e, più recentemente, Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, n. 74/2019 del 03.05.2019).
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