Il referendum sulla custodia cautelare non lascerà le donne in balia dei loro aggressori.
Se nei confronti di una donna è stata usata violenza, e la violenza psicologica è violenza, la misura continua ad essere applicabile
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È vero che l’accoglimento del referendum sulla custodia cautelare lascerebbe escluse dalla applicazione delle misure cautelari tutte quelle violenze di genere che vengono commesse in altro modo (dalla violenza fisica ndr) e che sono anche la maggior parte: le violenze psicologiche o economiche, i maltrattamenti in famiglia con minacce o gli atti persecutori come lo stalking ad esempio?
Lo scrive Giulia Siviero nell’articolo “Uno dei referendum mette in pericolo le donne”, pubblicato su L’Essenziale il 28 maggio 2022, e lo sostiene anche Walter Verini, responsabile giustizia del PD, sul Sole24ore del 31 maggio. Cercherò di chiarire perché non è vero. Occorre innanzitutto rileggere insieme gli effetti del quesito sull’art. 274 c.p. e dunque enucleare la normativa di risulta. [La stessa evidenza “grafica” della normativa di risulta, per tutti i 5 referendum, può essere consultata sul sito di +Europa insieme alle sentenze di ammissibilità della Corte Costituzionale e ad altre informazioni utili].
Le misure cautelari sono disposte: “quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata”.
Di seguito la parte oggetto del quesito abrogativo: “… o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni”.
E poi riprende: “Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede”.
Dunque perché temere che le donne che subiscono la violenza (di genere) non saranno tutelate? La norma residuale non lascia la violenza di genere in balìa, così si legge, della valutazione interpretativa di ogni singolo giudice: al di là del fatto che qualunque misura giurisdizionale è frutto della libera interpretazione delle norme da parte del giudice, l’ordinamento e la giurisprudenza impongono già di estendere la misura anche a chi si teme non già che faccia uso di violenza fisica in senso stretto nei confronti delle donne, ma che possa usare altri mezzi di coartazione. Se nei confronti di una donna è stata usata violenza – e anche la violenza psicologica e i maltrattamenti sono violenza – la custodia cautelare continua ad essere applicabile. Nel diritto penale ogni forma, anche minima, di privazione della libertà di autodeterminazione è “violenza”: si pensi al delitto di violenza privata o alla giurisprudenza che integra la violenza sessuale nel caso di una pacca sulle natiche.
La sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la ammissibilità del referendum (n. 57, 8 marzo 2022) opportunamente ricorda che alla previsione che potrebbe residuare dall’eventuale abrogazione referendaria, poi, si correlerebbe, senza frizioni sistematiche, quello che costituisce effettivamente l’ultimo inciso della previsione in parola, secondo cui «le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede», una previsione di chiusura che lascia evidentemente all’interprete ampi margini di valutazione e operatività nei casi più critici.
La Corte si è anche interrogata sul coordinamento tra la normativa di risulta e le altra norme del sistema, confermando analiticamente che il quesito non ha mancato di includere alcuna disposizione funzionalmente collegata a quella di cui si chiede l’abrogazione, sicché non vengono minate né la sua coerenza, né la sua completezza, in tal modo smentendo l’assunto della rottura di un equilibrio all’interno del codice penale. Chi lancia l’allarme, scrive anche di temere la problematicità della situazione in cui versano le procure e l’insufficiente consapevolezza della complessità della materia, ma così facendo opera una confusione di piani che è ingannevole: un conto sono le inadeguatezze culturali dei magistrati o le carenze amministrative, cui occorre ovviamente porre rimedio, altra faccenda sono le esigenze cautelari: non possiamo lasciare che 1.000 persone all’anno vengano ingiustamente detenute solo perché si teme che al magistrato non basti “il pericolo di commettere gravi delitti con la violenza personale” e gli occorra invece il ricorso alla recidiva specifica, per infliggere a chi abbia usato violenza su una donna una misura cautelare (oltretutto in un contesto, come quello italiano, in cui regna l’abuso per eccesso e non certo per difetto).
In definitiva l’allarme muove da un presupposto sbagliato: ovvero che la violenza di genere possa essere compiuta anche senza mezzi di violenza personale. In realtà la violenza di genere è quasi sempre compiuta con mezzi che l’ordinamento e la giurisprudenza considerano già mezzi di violenza personale, e quando tale violenza non ci sia, occorre allora riconoscere che non c’è propriamente “violenza di genere” e soprattutto che non sussistono esigenze cautelari. La stessa rigorosa attenzione che doverosamente riserviamo alla libertà delle donne, che non deve essere coartata o incisa con alcun mezzo violento, dobbiamo infatti riconoscere anche all’indagato, che – se non vi è timore che usi mezzi violenti – merita di continuare a godere delle sue libertà personali fino a sentenza definitiva.
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