Il revolving doors nelle Casse di previdenza
Si tratta, più semplicemente, del fenomeno delle "porte girevoli", una delle più sottovalutate pratiche capaci di originare gravi casi di conflitto di interessi.
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Per approfondire il fenomeno e lo studio della normativa, vi rinvio al «Fermiamo le poltrone girevoli tra politica, economia e lobby» di Federico Anghelé, Fabio Rotondo e Martina Turola (The good lobby) e all’approfondimento di Deborah Veraldi «Pantouflage: quando passare dal settore pubblico al privato e viceversa minaccia l’imparzialità della Pubblica Amministrazione» (Il fenomeno del pantouflage nella Pubblica Amministrazione, 10 settembre 2021, DirittoConsenso).
Negli approfondimenti di Banca d’Italia si trova questo:
«La Legge n. 190/2012 ha introdotto per i dipendenti pubblici il divieto di svolgere, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego, attività lavorativa presso i soggetti privati nei confronti dei quali il dipendente abbia esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione;
Il D.L. n. 90/2014 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/1/2015 hanno previsto uno specifico divieto per i componenti degli Organi di vertice e i Dirigenti della Banca d’Italia cui sono attribuite competenze amministrative di vigilanza o supervisione di intrattenere, nei due anni successivi alla cessazione dall’impiego, rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con i soggetti regolati o vigilati;
Il Codice Etico del personale della Banca d’Italia, in vigore dal 2010, stabilisce che il dipendente, nel corso del primo anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, deve evitare – in relazione al ruolo svolto – situazioni di conflitto di interesse che possano derivare da una nuova attività privata o professionale».
Il fenomeno delle poltrone girevoli è presente anche nelle Casse di previdenza dei professionisti e va quindi affrontato e arginato dato che l’etica è ormai scomparsa dai radar.
Il tanto atteso decreto sugli investimenti delle Casse di Previdenza, annunciato per il prossimo mese di giugno, potrebbe essere il veicolo più adatto ma la politica saprà cogliere l’attimo fuggente o il conflitto d’interessi resterà permanente?
Come ha scritto giustamente Deborah Veraldi «Il rischio emergente consiste in una forma di conflitto di interessi a posteriori che minaccia l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, costituzionalmente garantito (art. 97 Costituzione)».
Diritto e Giustizia
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