Anno: XXV - Numero 236    
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Il sistema intrecciato

Le Casse di previdenza dei professionisti sono nate nel 1994 e sono vigilate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero del Lavoro e, per avvocati e notai, anche dal Ministero della Giustizia

Il sistema intrecciato

Nel 1999, uno dei vigilanti, e cioè il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha fondato il Mefop SpA (società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione). Della SpA il Mef detiene la maggioranza assoluta delle azioni. Al suo interno vede la partecipazione, a diverso titolo, di un ampio panorama di fondi pensione, casse di previdenza, fondi sanitari e soggetti di mercato quali SGR, banche depositarie, compagnie di assicurazione, società di servizi…  Il Mefop SpA ha per oggetto sociale l’attività di formazione, studio, assistenza e promozione, in materie attinenti alla Previdenza complementare di cui al d.lgs. 05.12.2005, n. 252 e successive modificazioni, e a settori affini. MEFOP SpA è stata creata con l’obiettivo di studiare, interpretare e comunicare la cultura della welfare per implementare un livello di conoscenza e informazione ancora troppo scarso. Nella compagine sociale si distinguono i soci azionisti, i soci non azionisti e i partner. I soci azionisti sono i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali di previdenza e i fondi pensione preesistenti. I soci non azionisti sono le Casse di previdenza dei professionisti, i fondi sanitari e altri soggetti come Banca Mediolanum, Centrum Pensplan AGI SpA, Fondo pensione Regione Sicilia, Poste Vita. I partner principali 2020 sono: Amundi, Asset Management, Capgemini, Columbia Threadneedle Investments, Depobank, NN Investment partners, Pametrica Pension Fund, Poste Vita, Wide Care. I partner premium sono: 4 Care e Open Box. I partner professional sono: Studio attuariale Crenca e associate, Studio attuariale Oliveri e associati. MEFOP SpA ha ritenuto opportuno, in un’ottica di assoluta garanzia di trasparenza nella gestione, di procedere alle attività di mappatura, analisi e formalizzazione del modello 231. L’iniziativa, di carattere volontario, è stata assunta nella convinzione che l’adozione del modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti di MEFOP e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partner, collaboratori a diverso titolo) affinché seguano nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel citato decreto. Il rischio è un concetto che associa due elementi fondamentali: il primo è la probabilità che un determinato evento sfavorevole si verifichi, l’altro elemento è la conseguenza dell’evento. Per calcolare il rischio occorre allora valutare la probabilità che l’evento negativo si verifichi ed il danno che tale evento provocherebbe. La probabilità si misura in percentuale e l’entità del danno in magnitudo. rischio = probabilità x danno. Come scrive Vincenzo Musacchio Gen 2017 (Vincenzo Musacchio, giurista, presidente dell’Osservatorio Regionale Antimafia del Molise e direttore della Scuola di Legalità “don Peppe Diana” di Roma e del Molise) «l’attività di vigilanza è un ottimo sistema di prevenzione del crimine e se funziona bene la fase repressiva diventa realmente l’extrema ratio. Il controllore, dunque, dovrebbe semplicemente far rispettare la legge al controllato. Il concetto sembra elementare ma nella realtà è difficilissimo da applicare. Controllore e controllato non possono coincidere ne tantomeno avere interessi in comune, in caso contrario non funzionerebbero controlli e sanzioni e sarebbe impossibile tutelare l’interesse pubblico. Tutti i settori in cui questo meccanismo non funziona sono facile preda di corrotti, corruttori e clan mafiosi. L’attività di controllo, dunque, deve essere certa, efficace, orientata alla massima trasparenza come prevenzione e capace di erogare sanzioni efficaci ed effettive per chi sbaglia. La necessità di distinguere la posizione di chi deve controllare cosa fanno enti, aziende e società, finanziate con danaro pubblico, rispetto a chi li amministra diventa indispensabile ed improrogabile. Se non si pone rimedio a questa piaga il rischio di accordi illeciti e immorali agevolati da incarichi in pieno conflitto di interesse continuerà ad essere terreno fertile per ogni tipo di attività illecita e criminale. In linea di principio il rapporto di vigilanza richiede l’alterità dei soggetti: il vigilante ed il vigilato. Esso non è pertanto ravvisabile laddove è riscontrabile una partecipazione nella amministrazione della società da parte del preteso vigilante, risolvendosi diversamente il rapporto nella inammissibile concentrazione nello stesso soggetto di entrambe le posizioni tra loro incompatibili.( Cassazione 626/2006)». A questo punto il lettore dovrebbe porsi una domanda facile facile: ma se il Ministero dell’Economia e delle Finanze è chiamato a vigilare sull’attività delle Casse di previdenza dei professionisti come può, attraverso una SpA di cui detiene la maggioranza assoluta, indirizzarne o consigliarne o comunque facilitare l’attività? Mi pare che siamo di fronte ad un ossimoro, figura retorica consistente nell’accostare, nella medesima locuzione, parole che esprimono concetti contrari, come ad esempio “la lucida pazzia”.

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