Anno: XXV - Numero 214    
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La Corte Costituzionale e il contributo integrativo versato dai professionisti

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/2022 del 27 aprile 2022, ha risolto, ritengo definitivamente, il problema dell’obbligo di iscrizione per i professionisti che, pur svolgendo attività il cui esercizio comporta l’iscrizione ad appositi albi o elenchi, non sono però iscritti, per ragioni reddituali, alla Cassa di previdenza professionale.

La Corte Costituzionale e il contributo integrativo versato dai professionisti

La Corte Costituzionale ha fissato due massime, la n. 44723 e la n. 44724, che qui ripropongo:

«È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come conv., che prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo. La norma censurata ha il fine di realizzare l’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria alle attività di lavoro autonomo rimaste escluse dai regimi pensionistici di categoria già precedentemente operanti o che sarebbero stati successivamente istituiti; essa ha dunque una funzione di chiusura del sistema e trova il suo fondamento nell’esigenza della “universalizzazione” della tutela previdenziale, sia sul piano soggettivo che oggettivo. In tal modo, l’istituto in esame, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive nella coerente tendenza dell’ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa. Esso, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale ma, al contrario, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell’art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma. Né ciò si pone in contraddizione con l’autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore in generale alle casse categoriali, laddove queste prevedano un perimetro dell’obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata. Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, bensì di complementarità.

Una disposizione può qualificarsi di interpretazione autentica quando opera la selezione di uno dei plausibili significati di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e, quindi, sia suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. In tal senso, la disposizione interpretativa si limita ad estrarre una delle possibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata e la norma, che risulta dalla saldatura tra le due disposizioni, assume tale significato sin dall’origine, dando luogo ad una retroattività che, nella logica del sintagma unitario, è solo apparente. Lo è nel senso che il sopravvenire della disposizione interpretativa non fa venir meno, né sostituisce, la disposizione interpretata, ma l’una e l’altra si saldano in un precetto normativo unitario. Quando invece una disposizione, pur autoqualificantesi interpretativa, attribuisce alla disposizione interpretata un significato nuovo, non rientrante tra quelli già estraibili dal testo originario della disposizione medesima, essa è innovativa con efficacia retroattiva. In tale evenienza, l’autoqualificazione della disposizione come norma di interpretazione autentica, esprime la volontà del legislatore di assegnarle un’efficacia retroattiva, soggetta a scrutinio stretto in sede di sindacato di legittimità costituzionale.»

Nella motivazione la Corte Costituzionale, a proposito del contributo integrativo versato dal professionista, afferma che: «In proposito va osservato che, in base alla disciplina dettata dalla relativa lex specialis, i professionisti in generale sono tenuti a versare alle proprie casse di previdenza essenzialmente due contributi: quello soggettivo, commisurato al reddito dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e quello integrativo, rapportato al volume di affari dichiarato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’obbligo di versare il contributo integrativo trova il suo presupposto nella iscrizione all’albo professionale e al suo pagamento non segue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale, ma solo il diritto a prestazioni di carattere mutualistico-solidaristico; l’obbligo di versare il contributo soggettivo consegue, invece, all’iscrizione alla cassa previdenziale categoriale e il suo pagamento attribuisce il diritto alle prestazioni previste dall’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti. L’iscrizione all’albo, di norma, non comporta automaticamente l’iscrizione alla cassa professionale. Tale ultima iscrizione, anzi, può essere addirittura preclusa, non ostante l’iscrizione all’albo e l’esercizio in concreto di attività professionale, allorché il professionista sia iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (come accade, ad esempio, per gli ingegneri e gli architetti). Anche quando non è preclusa, l’iscrizione alla cassa si basa, di regola, su presupposti diversi da quelli dell’iscrizione all’albo, sicché il professionista, pur iscritto a quest’ultimo, può non essere tenuto all’iscrizione alla relativa cassa categoriale di previdenza, restando obbligato al versamento del solo contributo integrativo e senza conseguire la costituzione della posizione previdenziale. 5.1.– In questa condizione versavano gli avvocati del libero foro nel periodo precedente alla riforma operata con legge n. 247 del 2012, la quale ha previsto la regola dell’automatica iscrizione alla Cassa forense all’atto dell’iscrizione all’albo professionale (art. 21, comma 8). Prima dell’introduzione di tale automatismo, infatti, in base alla disciplina dettata dalla legge n. 576 del 1980, l’iscrizione all’albo di avvocato e di procuratore non comportava anche l’obbligo di iscriversi alla relativa cassa previdenziale, ma soltanto il diverso obbligo di versare il contributo cosiddetto integrativo (art. 11), che costituiva presupposto per l’ottenimento di prestazioni assistenziali di carattere mutualistico (art. 9) ma non anche delle prestazioni previdenziali per vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità (artt. 2, 3, 4, 5 e 6), nonché di quelle di reversibilità e indirette dovute, per il caso di morte dell’assicurato, al coniuge e ai figli minorenni superstiti (art. 7). L’obbligo di iscriversi alla Cassa forense scattava, invece, soltanto quando l’esercizio della professione era svolto con carattere di «continuità» (art. 22, comma 1) e soltanto al raggiungimento del «minimo di reddito» o del «minimo di volume di affari», di natura professionale, fissati, ogni quinquennio, con delibera del Comitato dei delegati «per l’accertamento dell’esercizio continuativo della professione» (art. 22, commi 2 e 3). Con l’ultima delibera del 2007, le soglie di reddito e di volume di affari erano state fissate, rispettivamente, in 10.000,00 e in 15.000,00 euro annui».

In questi passaggi la Corte Costituzionale ha dimenticato di valutare la portata della legge n. 133/2011, conosciuta come legge “Lo Presti” che consente alle Casse di previdenza dei liberi professionisti di cui al decreto n. 103/996 e 509/1994 che adottano il sistema di calcolo contributivo, di deliberare l’aumento del contributo integrativo, a partire dal 24 agosto 2011, fino ad un limite massimo del 5%. Lo scopo della legge è quello di finanziare la pensione dei professionisti destinando il 25% della contribuzione integrativa ad incrementare il montante individuale accumulato al fine di accrescere le pensioni, o quote di pensione, in regime di calcolo contributivo. Ed infatti prima dell’entrata in vigore della legge “Lo Presti” il contributo integrativo era destinato a finanziare attività assistenziali, spese di gestione e la copertura di eventuale deficit previdenziale. Dopo la legge “Lo Presti” il contributo integrativo ha cambiato natura e da assistenziale, è diventato sia pure nella quota del 25%, di natura previdenziale. Riprova ne sia che la stessa Cassa Forense, con la recentissima riforma, di cui non è noto il testo, ma che è tutt’ora all’esame dei Ministeri Vigilanti, ha destinato una parte del contributo integrativo ad aumentare il montante pensionistico individuale.

Nel comunicato ufficiale di CF di presentazione della riforma si legge infatti: «L’adeguatezza delle prestazioni per i nuovi iscritti resta garantita da un meccanismo di calcolo che aggiunge al montante contributivo anche un punto percentuale di quanto versato a titolo di contributo integrativo».

Anche la giurisprudenza di merito (Tribunale Pesaro, sezione lavoro, 06.08.2022, n. 12 e Tribunale Roma, sezione lavoro, 06.11.2020, n. 5601) e di legittimità (Cass. civile, sezione lavoro, 03.08.2022, n. 24047), dove si afferma la natura esclusivamente solidaristica del contributo integrativo, andrebbero rimeditate proprio alla luce della legge “Lo Presti”, da tutti dimenticata.

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