La cultura è l’unica droga che crea indipendenza per chi la assume
La Covip il 7 giugno 2023 ha pubblicato la Relazione per l’anno 2022 per i fondi pensione e le Casse di previdenza dei professionisti. Contiene una miniera di dati che tutti gli iscritti, sia ai fondi pensione che alle Casse di previdenza, dovrebbero leggere per aumentare la cultura previdenziale dato che, secondo l’ultimo rapporto BES - ISTAT, vi è stato un crollo dal 35 all’8%
In evidenza
Nel quinquennio 2017–2021 l’evoluzione delle singole classi di attivo rispetto al totale mostra (cfr. Tav. 8.2):
− l’aumento rilevante del peso degli OICR diversi dai fondi immobiliari, che nel 2021 raggiunge il 39,7 per cento del totale dell’attivo rispetto al 29,1 del 2017;
− la riduzione dell’incidenza degli investimenti immobiliari, comprensivi dei fondi immobiliari, che passano dal 22,8 per cento del 2017 al 18,3 del 2021;
− la riduzione del peso dei titoli di capitale dal 9,5 per cento del 2017 al 7,2 del 2021;
− la diminuzione dell’incidenza dei titoli di Stato, dal 16,5 per cento del 2017 al 13,7 per cento del 2021; è scesa anche la quota degli altri titoli di debito, dal 5,9 al 5,3 per cento» (dalla Relazione Covip per l’anno 2022, pagg. 190 e 191).
Il tutto senza regole cogenti che entro il mese, dopo 10 anni, dovrebbero arrivare, sia pure annacquate. In particolare, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, è chiamato ad emanare il decreto entro il termine (ordinatorio) del 30 giugno 2023. A loro volta, le Casse, per l’adozione dei regolamenti interni che daranno seguito al decreto interministeriale, avranno a disposizione sei mesi per adeguarsi.
Un’ulteriore novità apportata dalla Legge di bilancio è data dalla previsione secondo cui il decreto interministeriale tratterà, sempre in termini generali e di indirizzo, anche di «informazione nei confronti degli iscritti, nonché … [di] obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio» oltre che di «…investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di interessi e di banca depositaria …».
In parallelo sono aumentate le presenze negli Advisory Board. L’asset OICVM comprende fondi comuni di investimento mobiliare aperti, italiani ed esteri, e le SICAV che sono società di investimento a capitale variabile.
I dati di Cassa Forense sono significativi, si vedano i seguenti link:
- https://www.cassaforense.it/media/9688/comitati-consultivi-advisory-board-incarichi-2020.pdf
- https://www.cassaforense.it/media/10323/comitati-consultivi-advisory-board-incarichi-2021.pdf
La Commissione bicamerale di controllo sugli enti di previdenza, nella sua relazione del 5 ottobre 2022, già aveva stigmatizzato il “poltronificio” evidenziato la necessità di indagini più approfondite volte a valutare: «l’efficacia e la correttezza di sistemi di remunerazione che prevedono l’erogazione di rilevanti compensi a esponenti di vertice delle Casse per la partecipazione a comitati consultivi/d’investimento degli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) oggetto di investimento. Tali schemi schiudono a valutazioni in termini di conflitti di interesse, di indipendenza, di contenuti, tempistiche e attività effettivamente svolte da parte dei rappresentanti degli Enti».
Ma la relazione è finita agli atti senza effetti pratici, come sempre accade, e nella nuova legislatura la Commissione non è stata ancora istituita.
La Covip predispone e trasmette ai Ministeri Vigilanti, nella seconda metà dell’anno con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente, un referto annuale su ogni singola Cassa di Previdenza, secondo quanto previsto dal DM Lavoro del 5 giugno 2012:
«Art. 2 (Modalità di controllo e referto)
- Entro il 31 ottobre di ogni anno la COVIP trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, e al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione dettagliata, unitamente alle schede di rilevazione, predisposte ai sensi del comma 3, compilate dagli Enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. La relazione è elaborata sulla base dei dati raccolti con le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4, primo periodo. Nella relazione sono evidenziati per ciascuno degli Enti:
- a) nel rispetto delle disposizioni adottate con il provvedimento di cui all’art. 14, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, l’indicazione delle politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, in un’ottica di gestione integrata e coerente tra le poste dell’attivo e del passivo;
- b) la composizione del patrimonio distinto in mobiliare e immobiliare;
- c) la disaggregazione della componente mobiliare e immobiliare per tipologia di investimento;
- d) il risultato della gestione finanziaria, evidenziando i fattori positivi o negativi che hanno contribuito a determinare il risultato stesso, nonché le iniziative assunte dagli Enti previdenziali privati con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente sul risultato conseguito;
- e) le modalità seguite nella gestione diretta e/o indiretta, con evidenza degli advisor e gestori che hanno partecipato al processo di investimento e delle modalità di selezione e remunerazione degli stessi;
- f) i sistemi di controllo adottati;
- g) la banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonché le modalità di selezione della stessa;
- h) il tasso di rendimento medio delle attività, realizzato nell’ultimo quinquennio, nonché i risultati attesi dall’ultimo piano degli investimenti adottato, da prendere a riferimento ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2007.
- I Ministeri vigilanti assumono la relazione elaborata dalla COVIP ai sensi del precedente comma 1 quale elemento di valutazione ai fini della formulazione dei rilievi di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 e ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di cui all’art. 2, commi 4, 5 e 6 del medesimo decreto legislativo.
- Gli Enti previdenziali privati trasmettono alla COVIP, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente la rilevazione. Nel rispetto delle disposizioni adottate con il provvedimento di cui all’art. 14, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, la COVIP, con propria deliberazione, stabilisce omogenee modalità di rilevazione per tutti i predetti Enti, funzionali all’acquisizione delle informazioni di cui al comma 1, mediante la predisposizione di apposite schede, preventivamente sottoposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, da compilare a cura degli Enti medesimi.
- Nell’esercizio dei compiti di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, nonché ai fini del referto ai Ministeri vigilanti elaborato con le modalità di cui al presente decreto, la COVIP attiva ulteriori interventi di controllo presso gli Enti previdenziali privati, anche di carattere ispettivo, e richiede la trasmissione delle informazioni, degli atti e dei documenti ritenuti necessari per l’esercizio dei suddetti compiti. Tale attività è svolta anche su specifica richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, per la valutazione dei processi finalizzati all’assunzione, da parte dei citati Enti, di iniziative aventi natura di investimento finanziario».
Referto che non viene reso pubblico agli iscritti, obbligati per legge ad esserlo. Ma quasi tutti gli iscritti non conoscono la previdenza e lasciano mano libera al manovratore, salvo poi lamentarsi al momento del pensionamento.
Nel frattempo sono stati convocati gli Stati Generali dell’Avvocatura per il 14 giugno, ma non per la previdenza.
Secondo l’Ocf, infatti, «le notizie pervenute negli ultimi giorni circa l’adozione di imminenti provvedimenti da parte del Governo in tema di giustizia hanno destato e destano particolare preoccupazione per le conseguenze che possono avere nei confronti degli Avvocati italiani».
Da Diritto e Giustizia
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