L’interprete Lis negli atti notarili
La legge del 16 febbraio 1913, n.89 sull’ordinamento del Notariato cita nei suoi articoli 56 e 57 il ricorso all’interprete qualora uno dei soggetti coinvolti nell’atto sia, appunto, sordo.
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Come è stato illustrato negli articoli precedenti, quella dell’ interprete lis è una professione trasversale a moltissime altre, dati i numerosi ambiti nei quali egli viene chiamato a intervenire e una delle situazioni più frequenti ove egli opera è la stipula di quegli atti notarili che prevedono la presenza di una persona sorda.
La legge del 16 febbraio 1913, n.89 sull’ordinamento del Notariato cita nei suoi articoli 56 e 57 il ricorso all’interprete qualora uno dei soggetti coinvolti nell’atto sia, appunto, sordo.
È utile precisare che il “sordo” al quale il servizio di interpretariato LIS normalmente si rivolge è descritto dall’art. 57, ossia una persona priva dell’udito ma che non utilizzi il linguaggio verbale come prima scelta linguistica, bensì la Lingua dei Segni italiana, definita dalla medesima norma “linguaggio a segni”.
Trattandosi di una legge risalente ai primi decenni del Novecento, ovviamente l’accezione del termine “interprete” differisce notevolmente da quella attuale; innanzitutto, nel testo si considera interprete colui che è capace di farsi intendere dalla persona sorda ed è abituato a trattare con essa, non il professionista formato e qualificato che conosciamo oggi. Questo punto evidenzia una criticità non irrilevante, mettendo in discussione un aspetto importante della pratica notarile, ossia la terzietà del professionista nei confronti dell’atto: rispetto ad una persona che conosce la lingua dei segni o ha semplicemente familiarità con la modalità comunicativa del soggetto sordo in quanto facente parte della cerchia delle sue conoscenze, l’interprete LIS professionista assicura, oltre alla preparazione tecnica e linguistica e il rispetto di un codice etico e deontologico risultanti dall’aver svolto un percorso formativo, anche la mancanza di interesse al contenuto e agli effetti dell’atto; questo aspetto garantisce la sua neutralità e imparzialità nello svolgimento del compito.
Per lo stesso motivo, in ottemperanza all’art.50 della legge in esame, l’interprete non può svolgere funzioni di testimone o di fidefacente durante l’atto pur dovendone possedere le medesime caratteristiche, ossia la cittadinanza italiana o la residenza in Italia, la capacità di agire e sottoscrivere e la già citata mancanza di interesse nell’atto stesso. Il suo compito è infatti quello di permettere al soggetto sordo di interloquire con il notaio e con le altre parti, consentendogli di comprendere pienamente il contenuto dell’atto e di confermare la sussistenza di questa comprensione al notaio, a differenza del testimone il cui compito è invece quello di supportare la certezza che il contenuto dell’atto sia coincidente con quanto espresso dalle parti e con il testo del quale viene data lettura.
Riassumendo le precedenti considerazioni, le persone sorde necessitano di un interprete per partecipare ad un atto notarile: egli ha la funzione di consentire alla persona sorda di comprendere ciò che avviene intorno a lui e le parole pronunciate dal notaio e di consentire a quest’ultimo di indagarne correttamente le volontà. Ai sensi della Legge 89/1913 l’interprete deve essere persona abituata a trattare con la persona sorda e deve sapersi fare intendere da lui “con segni e gesti”, deve essere maggiorenne, italiano o straniero residente in Italia, deve essere capace di agire e non deve essere interessato all’atto.
L’interprete professionale instaura concretamente con la persona sorda un rapporto che ottempera alla “abitudine a trattare” e della “capacità di farsi intendere”. Il ricorso a un interprete professionale non solo, quindi, soddisfa tutti i requisiti previsti dall’attuale legge ma riduce il rischio di sussistenza di un interesse nell’atto.
Alla luce di queste riflessioni, Anios, associazione interpreti di lingua dei segni italiana, e Federnotai, il sindacato dei notai italiani, hanno posto in essere un’ interlocuzione volta ad approfondire le criticità poste dall’attuale legge notarile ed elencate finora. Queste considerazioni hanno portato Anios e Federnotai alla sottoscrizione nel 2017 di un protocollo d’intesa con il comune obiettivo di diffondere la cultura dell’utilizzo dell’interprete di lingua dei segni professionista durante la stipula degli atti notarili.
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