Anno: XXV - Numero 203    
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Lo stato di diritto e le concessioni balneari

Viviamo in uno Stato di diritto? Ma che cosa significa «Stato di diritto»?.

Lo stato di diritto e le concessioni balneari

Nell’accezione più ampia, con questa espressione si indica il tipo di Stato in cui vige una forma di rule of law, di primato del diritto sul potere: è la legge che conferisce il potere e ne regola il comportamento.

Già dal 2006 la Direttiva Bolkestein ha obbligato gli Stati membri, in nome della concorrenza di mercato, a liberalizzare le spiagge pubbliche, che sono così divenute passibili di affidamento in concessione attraverso gare pubbliche aperte a tutti gli operatori europei.

L’Italia, in tutti questi anni, si è limitata a prorogare le concessioni finché la Commissione Europea ha aperto la procedura d’infrazione n. 2020/4118.

In tutti questi anni si è formata copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, della nostra Corte Costituzionale e della Corte dei Conti per le quali autorità le proroghe non erano ammissibili.

In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria n. 17/2021 ha affermato la prevalenza del diritto europeo su quello italiano e l’obbligatoria disapplicazione delle norme contrastanti, non solo in sede giudiziaria ma anche amministrativa.

I Giudici, quindi, richiamando i principi della giurisprudenza europea, hanno affermato l’obbligo per le Amministrazione locali di disapplicare eventuali deroghe al 31.12.2024.

L’Antitrust, con recentissimo provvedimento, ha invitato i Comuni a evitare ulteriori proroghe e rinnovi automatici delle concessioni balneari ricorrendo, invece, a modalità di assegnazione competitive delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico – ricreative e sportive.

L’Antitrust non ha mancato di sottolineare che il continuo ricorso alle proroghe viola i principi della concorrenza e favorisce gli effetti distorsivi connessi a ingiustificate rendite di posizione attribuite ai concessionari.

L’Autorità, rispetto alla tempistica, ha sollecitato gli Enti locali affinché tutte le procedure selettive per l’assegnazione delle nuove concessioni siano svolte quanto prima e che l’assegnazione avvenga non oltre il 31.12.2024.

A questo punto, in uno stato di diritto, ci si poteva attendere dal Governo un decreto che disciplinasse le modalità delle gare al fine di garantire al concessionario, se non vincitore della nuova gara, di ammortizzare gli investimenti effettuati.

Ma non è andata così, perché il Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2024 ha approvato un decreto legge, nella speranza di trovare un punto di equilibrio con Bruxelles tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari, i cui punti principali sono i seguenti:

–             L’estensione della validità delle attuali concessioni fino a settembre 2027;

–             L’obbligo di avviare le gare entro giugno 2027;

–             La durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 ad un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati;

–             L’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;

–             L’indennizzo per il concessionario uscente e a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.

Non vi è il diritto di prelazione per l’attuale concessionario ma, fra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato anche l’essere stato titolare, nei cinque anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Vedremo se il Presidente della Repubblica sottoscriverà il decreto legge perché è un fatto noto che Mattarella sia molto contrario all’approccio che il Governo ha in materia di concessioni balneari e, soprattutto, alle ulteriori proroghe.

Nel febbraio del 2023 scrisse una lettera ai Presidenti di Camera e Senato e alla Presidente del Consiglio, segnalando come le norme approvate nel decreto “Milleproroghe” fossero incompatibili con il diritto europeo e con le sentenze del Consiglio di Stato. Nel gennaio del 2024, con una nuova lettera, inviata agli stessi destinatari, ha fatto le medesime segnalazioni scrivendo nel giugno di quest’anno all’assemblea generale di Confcommercio che “memorabile rimane la battaglia parlamentare, condotta da Luigi Einaudi all’assemblea costituente, per inserire norme che impedissero pratiche di favoritismo statale nei confronti di privati e categorie: a tutela della concorrenza e quindi della libertà di impresa e di scelta di tutti”.

Vedremo poi che cosa ne penserà la Commissione Europea.

Negli atti del convegno di Singapore del 5-6 giugno 2017, pubblicati l’8 agosto 2018, è presente un “astratto” dell’intervento di Lorenzo Pasculli dell’Imperial College di Londa per il quale “il diritto, come insieme di fonti che includono legislazione, regolamenti amministrativi, consuetudini e decisioni giudiziarie, è una delle cause della corruzione sistemica, intesa come pratica generalizzata di varie forme di abuso del potere affidato per guadagno privato come parte della cultura e del sistema istituzionale di un Paese” (Fonte: “Corruptio legis: il diritto come causa di corruzione sistemica”, Redazione di Ifanews del 04.09.2024).

“La disobbedienza alle leggi, nei casi in cui sono in questione valori essenziali come la vita, la libertà, la dignità delle persone, la democrazia, non è mera illegalità, ma è una virtù repubblicana. Essa significa il rifiuto di confermare l’ingiustizia con la propria acquiescenza. Tutte le volte che ubbidiamo alla legge, infatti, la fortifichiamo: se la legge è giusta, fortifichiamo la giustizia, ma se è ingiusta convalidiamo l’arbitrio. Si dirà: ma tutto ciò implica coraggio, presuppone che ci si metta in gioco e si assumano rischi. Sì. Ma la libertà e la Costituzione non sanno che farsene dei pusillanimi, di coloro che pensano soltanto alla propria tiepida sicurezza. E gli imbelli e i paurosi, a loro volta, non sanno che farsene, né della libertà né della Costituzione.” (Fonte: La Repubblica, 03.11.2022, Gustavo Zagrebelsky).

 

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