Anno: XXV - Numero 214    
Giovedì 21 Novembre 2024 ore 13:20
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Monta la polemica fra i medici

Sulle pensioni pare che il Governo modificherà la legge di bilancio, penalizzante per i medici ed altre categorie

Monta la polemica fra i medici

In questi giorni monta però la polemica sulla proposta di modifica dello Statuto della Fondazione Enpam in vista dell’assemblea nazionale del 25 novembre 2023.

Il CdA dell’Enpam, infatti, a quasi 10 anni dall’ultima riforma dello Statuto, ha avviato una riflessione su alcuni profili statutari in ordine ai quali si è ritenuto opportuno elaborare alcune proposte di modifica del testo vigente.

Una di queste modifiche riguarda la durata e limiti del mandato degli organi della Fondazione.

Viene, infatti, proposta all’attenzione dell’assemblea nazionale del 25.11.2023 la modifica, tra il resto, dell’art. 19 dello Statuto che ha per oggetto la riduzione da 5 a 4 anni della durata della carica di presidente, dei vice presidenti, di componente del CdA, di componente del Collegio sindacale, di componente dell’assemblea nazionale, di componente dei comitati consuntivi, di componente dell’osservatorio dei giovani e dell’osservatorio dei pensionati.

Tale modifica intende favorire un più frequente vaglio dell’operato degli organi di governance da parte della platea degli iscritti e consentirebbe l’allineamento della durata dei mandati degli organi della Fondazione a quella prevista per gli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri permettendo così che l’elezione degli organi della Fondazione venga di volta in volta espletata dall’assemblea nazionale di nuova composizione.

Il punto però che sta facendo molto rumore è che viene poi previsto l’aumento da 2 a 3 del limite dei mandati consecutivi per le cariche di presidente, di vice presidenti, di componente del collegio di amministrazione, di componente del collegio sindacale, di componente dei comitati consuntivi, di componente dell’osservatorio dei giovani e dell’osservatorio dei pensionati.

Si scrive che “la modifica è finalizzata a rendere possibile una maggiore continuità gestionale. Ciò anche rispetto alle dinamiche particolarmente articolate che la Fondazione deve presidiare in un contesto generale, sempre più caratterizzato da elementi di complessità ed una maggiore coerenza dell’azione amministrativa della Fondazione nella prospettiva del miglior perseguimenti dei propri scopi”.

Per chi conosce la storia dell’Enpam e di chi svolge da anni quelle funzioni, sembra il passaggio dalla democrazia alla monarchia.

Il sospetto che agita molti iscritti è che la modifica sia una sorta di legge ad personam per consentire a chi amministra già da molti anni di continuare nella sua attività.

A mio giudizio la modifica proposta potrebbe essere accettata se prevedesse che il nuovo limite dei mandati non possa trovare applicazione per quelli attualmente in corso, al fine di evitare un’ipotesi di auto proroga da parte degli organi in carica.

Poiché questa previsione io non la vedo, ho ragione di ritenere che un eventuale approvazione tout court della modifica proposta non verrebbe poi assentita dai Ministeri Vigilanti così come è avvenuto per il tentativo di Enpav – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Veterinari – che ha incontrato il niet prima del Ministero del lavoro con la delibera 17.02.2021 e, successivamente, dal Tar Lazio con la sentenza n. 9781/2021 del 13.09.2021.

Il TAR del Lazio, con l’arresto indicato ha affermato che “La funzione di vigilanza statale affidata agli organi centrali dell’amministrazione Statale riguarda ed afferisce, non solo alla formulazione di rilievi e di osservazioni ritenute ostative all’approvazione delle modifiche proposte dall’ente vigilato sotto il mero profilo formale, ma assegna, all’indicato organo vigilante, anche la possibilità di interlocuzione dialettica. Sicché l’attività affidata al Ministero assume una valenza che supera il mero dato formalistico del controllo. Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato che “l’atto impugnato viola il contenuto dell’art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 509/94, ponendosi in contrasto con il principio dell’autonomia statutaria e della libertà di autodeterminazione che caratterizza gli Enti come l’odierno ricorrente”. In buona sostanza, anche secondo tale aspetto motivazionale la resistente ha svolto un controllo afferente esclusivamente alla convenienza ed alla opportunità della decisione non asseverata. In realtà, emerge dagli atti, che l’organo di vigilanza, proprio in relazione alla funzione pubblicistica dell’Ente, deve necessariamente accertare che la normativa di settore sia in linea con i principi generali dell’ordinamento e con la specifica normativa di riferimento, la quale deve garantire, in primo luogo, la democraticità dell’Ente secondo un adeguato confronto dialettico che, invero, le riforme proposte non garantiscono compiutamente, attesa la proroga dei mandati in contrasto anche con la decisione della Corte Costituzionale n. 173/2019”.

Sulla questione si è ormai formata una consolidata giurisprudenza di merito, di legittimità e della stessa Corte Costituzionale, infatti, come chiarito, recentemente, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 60 del 7 marzo 2023 la modifica proposta verrà ad incidere sull’assetto complessivo della Fondazione, riflettendo un’opzione normativa NON in grado di garantire principi costituzionali quali: l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori, la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza e, non ultimo, la stessa democraticità della Fondazione, principi questi Irrinunciabili in uno stato di diritto.

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