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Novità in materia di bonus per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli immobili

La gran parte delle agevolazioni fiscali attualmente previste è stata confermata e prorogata per gli anni a venire

Novità in materia di bonus per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli immobili

La legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata in G.U. 31 dicembre 2021 n. 310, supp. ord. n. 49L) ha apportato delle sensibili modifiche alle norme in tema di bonus e agevolazioni fiscali inerenti la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli immobili.

In linea generale e di primissima sintesi, si può osservare che la gran parte delle agevolazioni fiscali attualmente previste è stata confermata e prorogata per gli anni a venire (pur con temperamenti e limitazioni, soprattutto in materia di c.d. Super-bonus 110%); d’altro canto, è stata introdotta una nuova agevolazione, finalizzata al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (nuovo art. 119-ter, L. 17 luglio 2020, n. 77).

Per un articolato approfondimento sulle caratteristiche di ciascuna agevolazione si rimanda all’ebook edito da Federnotizie “Guida Bonus Fiscali”, a cura del notaio Giovanni Rizzi.

1) Super-bonus (detrazione 110%”): l’agevolazione rimane ma viene distinta per categorie di soggetti (art. 119 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con L. 17 luglio 2020 n. 77)

L’articolo 1, comma 28 della Legge di Bilancio introduce una proroga della misura del Superbonus 110%, la quale è diversamente articolata in funzione sia del soggetto beneficiario che del frangente temporale entro il quale le spese sono state sostenute. In alcuni casi, permane il vincolo di avanzamento dei lavori alla data del 30 giugno 2022.

Più precisamente, facendo riferimento alla diversa categorizzazione soggettiva disciplinata dal comma 9 dell’art. 119, le novità si possono riassumere nel seguente schema:

  1. a) interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) (ossia persone fisiche che agiscono “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”) e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) (ossia “dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del testo unico edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 à la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura

del 110%, per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;

del 70%, per quelle sostenute nell’anno 2024;

del 65%, per quelle sostenute nell’anno 2025.

  1. b) gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) (ossia “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari”) à la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  2. c) gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) (ossia “dagli Istituti autonomi case popolari IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica”), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio e gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d) (ossia “dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci”), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

 

È stata inoltre prorogata anche la detrazione per i c.d. interventi congiunti (nuovo comma 8-quater dell’art. 119).

2) Bonus facciate anche nel 2022, non più al 90% ma al 60% (art. 1, comma 219, L. 27 dicembre 2019, n. 160)

Anche il c.d. bonus facciate è stato prorogato fino a tutto il 2022. L’importo detraibile, tuttavia, è stato consistentemente ridimensionato, in quanto l’aliquota scende dal 90% al 60%. Restano invariate le regole di fruibilità dell’agevolazione: le spese agevolabili sono quelle per interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (ai sensi del D.M. Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968)[1].

Parallelamente alle detrazioni, sono estese le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

3) Nuovo bonus 75% per abbattimento barriere architettoniche (art. 119-ter, L. 17 luglio 2020, n. 77)

La legge di Bilancio ha introdotto una nuova agevolazione fiscale (per il momento limitata al solo 2022) finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Viene infatti riconosciuta una detrazione nella misura del 75% per le spese documentate sostenute dal giorno 1 gennaio 2022 al giorno 31 dicembre 2022 per “interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”.

È previsto il diritto a detrarre l’importo sostenuto in cinque quote annuali, con un tetto di spesa differenziato in ragione delle unità immobiliari autonome che compongono l’edificio oggetto di intervento e precisamente:

Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

Euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

Euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di “automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche” nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Per ottenere il bonus è necessario che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal regolamento di cui al D.M. Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236, in materia di Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.

4) Bonus verde (art 1, comma 12, L. 27 dicembre 2017, n. 205)

L’art. 1, comma 38 della Legge di Bilancio ha esteso per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 anche la detrazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte, relativa a immobili privati ad uso abitativo.

L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, con il limite di spesa di euro 5.000 annui e pertanto entro la somma massima detraibile di euro 1.800.

5) Eco bonus (art. 14 D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con L. 3 agosto 2013, n. 90) e bonus mobili (art. 16 D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con L. 3 agosto 2013, n. 90)

L’art. 1, comma 37 della finanziaria prevede una proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus ordinario del 50% o 65% e per le parti comuni del 70%-75% o del 80%-85% in caso di opere finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico).

Prorogato al 31 dicembre 2024 anche il c.d. bonus mobili, concernente le detrazioni fiscali l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di lavori di ristrutturazione.  Il bonus manterrà l’aliquota del 50% ma con un tetto di spesa che scende (dagli attuali 16.000) a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024.

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal giorno 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.

Note

[1] la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

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