Avvocati eletti nei comuni, contributi a carico degli enti solo se cessano l'attività
I chiarimenti di Cassa forense sulla contribuzione minima obbligatoria da parte dei legali impegnati in politica
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Arrivano i chiarimenti di Cassa forense sulla contribuzione minima obbligatoria degli avvocati che ricoprono cariche elettive negli enti locali. I legali infatti nel rispetto della previsione dell’art. 86 del Dlgs. n. 267/2000 possono richiedere all’amministrazione presso cui sono stati eletti il versamento dei minimi. Ma a quali condizioni?
Secondo il parere della Corte dei Conti della Sezione Regionale di controllo per la Liguria del 21 gennaio 2019 possono farlo solo quando si astengano dall’espletare altra attività lavorativa in costanza di mandato. Ugualmente per la Sezione Abruzzo, parere n. 118 del 13 luglio 2017: “l’amministratore lavoratore autonomo che intenda richiedere all’ente locale il versamento dei citati oneri in misura forfetaria, dovrà astenersi dall’attività di lavoro autonomo, dando evidenza di tale rinuncia attraverso idonea documentazione”. E a titolo di esempio si cita la possibilità di inserire la dichiarazione di avvenuta sospensione dell’attività professionale o altra documentazione ove emerga l’assenza di redditi conseguenti all’esercizio di tale attività. Documenti da rendere al comune e all’istituto di previdenza in modo da comprovare il requisito dell’esclusività.
Alla luce di questo quadro regolatorio espressamente richiamato con un intervento sul sito Cfnews.it, la Dirigente Normativa, Iscrizioni e Contributi Minimi, Paola Ilarioni, scrive che possono esserci “due sole situazioni che producono effetti diversi: a) il professionista cessa l’attività professionale per dedicarsi esclusivamente al mandato elettivo: in questo caso i contributi minimi obbligatori saranno dovuti dall’Amministrazione locale; b) il professionista continua a esercitare l’attività professionale in costanza di mandato elettivo: e allora i contributi minimi obbligatori saranno dovuti dal professionista stesso.
Dunque, tutti i professionisti che intendano fruire del pagamento dei contributi da parte degli Enti locali, conclude Ilarioni, “sono tenuti alla dichiarazione attestante la totale astensione dall’attività forense, non solo all’Amministrazione presso la quale assolvono al mandato ma anche alla gestione previdenziale presso la quale risultano iscritti”.
da Il Sole24 ore
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