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Alla Consulta l'obbligo di iscrizione degli avvocati alla gestione separata

Sottoposta alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma che impone agli avvocati l'obbligo di iscriversi alla gestione separata Inps

Alla Consulta l'obbligo di iscrizione degli avvocati alla gestione separata

Alla Consulta il compito di vagliare la legittimità dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS da parte di quegli avvocati che non hanno lo stesso obbligo di iscrizione alla Cassa Forense.

Il 16 giugno 2021 sulla Gazzetta Ufficiale è stata infatti pubblicata l’ordinanza n. 86/2021 con cui il Tribunale di Catania ha rimesso alla Corte Costituzionale le seguenti questioni:

“in via principale, all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, come interpretato dall’art. 18, comma 12, decreto-legge n. 98/2011, nella parte in cui prevede, a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie (di reddito o di volumi di affari) ex art. 22, legge n. 576/1980, l’obbligo di iscrizione presso la gestione separata INPS;

in subordine, all’art. 18, comma 12, decreto-legge n. 98/2011, nella parte in cui non prevede che l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS, a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie (di reddito o di volumi di affari) ex art. 22, legge n. 576/1980, decorra per i periodi successivi alla sua entrata in vigore.”

Nessun obbligo per chi paga contributo integrativo e non supera i 5000 euro?

Le questioni vengono rimesse alla Consulta perché due avvocati si sono opposti alle richieste di pagamento che l’INPS ha avanzato nei loro confronti in relazione al mancato pagamento dei contributi previdenziali. In entrambi i casi relativi ai redditi maturati nel 2010 dopo che l’Inps ha provveduto ad iscriverli d’ufficio alla gestione separata INPS:

Richieste di pagamento a cui i però due legali si sono opposti per le seguenti ragioni:

il primo rileva in particolare “l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, tenuto conto che la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 18, comma 12, decreto-legge n. 98/2011, confermerebbe che i professionisti iscritti in albi, che abbiano peraltro adempiuto al pagamento del contributo integrativo ex art. 11, legge n. 576/1980, non possono essere iscritti presso la gestione separata; che, pertanto, la pretesa dell’INPS nei suoi riguardi è indebita, essendo essa opponente avvocato iscritto all’albo degli avvocati dal 2009 ed in regola con il pagamento del contributo integrativo ex art. 11 legge n. 576/1980 in favore della Cassa forense”;

il secondo invece ritiene che l’INPS “erroneamente richiede somme a titolo di contributi, posto che non sarebbe stata superata la soglia reddituale minima fissata in euro 5000, al di sotto della quale non opererebbe l’iscrizione alla gestione separata.”

Irragionevole la norma sull’obbligo di iscrizione degli avvocati

Nell’ordinanza il Tribunale di Catania rileva prima di tutto come “Nel periodo di competenza dei contributi richiesti dall’INPS (anno 2010), il regime previdenziale forense risulta regolato dalle disposizioni della legge n. 576/1980, recante le norme sulla Riforma del sistema previdenziale forense (…) per come temporalmente applicabili e vigenti prima dell’entrata in vigore dell’art. 21, comma 8, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (…) recante la Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (con la quale è stato stabilito che l’iscrizione all’albo degli avvocati implica la contestuale iscrizione alla cassa di previdenza forense).”

Dall’art. 22 della legge 576/1980 “si evince che l’iscrizione alla Cassa di previdenza forense – a cui si ricollega l’obbligo del pagamento del contributo soggettivo previsto dall’art. 10 – è obbligatoria solo per gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ai sensi dell’art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319 (art. 22, comma 1). L’obbligo di iscrizione, in particolare, sorge quando l’interessato abbia raggiunto il minimo di reddito o di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l’accertamento dell’esercizio continuativo della professione (art. 22, comma 2).”

Chi non fa domanda nei termini per l’iscrizione viene iscritto d’ufficio. Si prevede inoltre e comunque che: ” In assenza di un espresso divieto, deve ritenersi del pari consentita l’iscrizione facoltativa degli avvocati che non raggiungano le soglie di reddito o di volume d’affari previste ai fini dell’iscrizione obbligatoria.” Conclusioni confermate anche dalla recente nota della Cassa Forense n. 504628/2020.

L’avvocato iscritto alla Cassa Forense o che presenta i requisiti che lo obbligano all’iscrizione deve versare il contributo soggettivo obbligatorio, rilevante ai fini della pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità. Il contributo integrativo invece, avente finalità mutualistica, deve essere corrisposto dai praticanti e dagli avvocati iscritti nei rispettivi Albi. Chi non è iscritto alla Cassa quindi non deve versare alcun contributo se non quello integrativo.

In questo contesto normativo “vigente nel periodo che rileva nel presente procedimento (anno 2010), si pone l’applicabilità agli avvocati delle norme sulla gestione separata dell’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, come incise dalla norma di interpretazione autentica prevista dall’art. 18, comma 12, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98” convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

L’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995 dispone in particolare che: “dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita gestione separata, presso e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.”

L’estensione agli avvocati dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è avvenuta per opera della Cassazione. Con la sentenze n. 317 e 318 del 2020 la Suprema Corte, in particolare, ha avuto modo di precisare che: “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui e’ funzionale la disposizione di cui alla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione e’ quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale; detto principio va esteso anche al caso che viene qui in rilievo dell’avvocato non iscritto alla Cassa forense alla quale versa il contributo integrativo obbligatorio previsto dal regolamento della Cassa per il solo fatto di essere iscritto all’albo forense.”

Se ne ricava che anche gli avvocati che non sono obbligati a iscriversi alla cassa di Previdenza per mancato raggiungimento dei redditi o volumi d’affari richiesti, devono iscriversi alla Gestione separata Inps. “Dati gli effetti «retroattivi» dell’art. 18, comma 12, decreto-legge n. 98/2011, quale norma di interpretazione dell’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, e’ pacifico che l’obbligo di iscrizione alla gestione separata operi anche per i periodi anteriori all’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, decreto-legge n. 98/2011.”

Considerazioni che si riflettono inevitabilmente sui casi prospettati due due avvocati, ai quali, secondo il Tribunale di Catania, si applica il regime che prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps. Per quanto riguarda il primo avvocato perché è risultato pacifico il dato della abitualità dell’attività professionale esercitata, per il secondo invece perché non solo è pacifica l’abitualità, ma il reddito dichiarato e relativo all’anno interessato risulta superiore addirittura la soglia dei 5000 euro, superati i quali scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.

Al termine di diverse e interessanti considerazioni sugli effetti che si produrrebbero per effetto della declaratoria di incostituzionalità delle norme interessate dalla rimessione dalla Consulta, il Tribunale di Catania giunge a questa importante riflessione: “non si comprende davvero il motivo per il quale, se anche l’avvocato sotto soglia ex art. 22, legge n. 576/1980 debba essere sottoposto a contribuzione con obbligo di iscrizione ad un ente di previdenza, ciò non avvenga con l’iscrizione presso il proprio ente di categoria, anziché presso la gestione separata dell’INPS.”

L’unico effetto di detta regola è solo quello di creare un regime previdenziale frammentario, disorganico per gli avvocati più deboli, con minori capacità reddituali. La norma impugnata, infatti, come interpretata a seguito dell’art. 18, comma 12, decreto-legge n. 98/2011, appare del tutto irragionevole ed illogica, in pieno contrasto con i principi di razionalità normativa, coerenza del sistema e uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

Essa incide “sulla posizione giuridica degli avvocati, addossando retroattivamente oneri previdenziali non previsti dalla legislazione anteriore e, dunque, incidendo negativamente sulla condizione patrimoniale degli stessi, senza che sussistano motivi che possano giustificare una siffatta lesione del legittimo affidamento, dei principi di certezza del diritto e dei diritti acquisiti.”

Scarica pdf Tribunale di Catania ordinanza n. 86/2021

Tratto da Studio Cataldi

 

 

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