Aspetti Iva Avvocati in regime forfettario
Il regime forfetario garantisce rilevanti semplificazioni ai fini Iva e contabili ma bisogna prestare una particolare attenzione ad alcune operazioni.
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Nel caso in cui l’avvocato, in regime forfettario, riceva fatture di servizi da parte di un soggetto prestatore avente sede in uno dei paesi dell’unione europea deve necessariamente provvedere ad integrare la fattura ricevuta.
L’avvocato in regime forfettario a fronte delle predette operazione deve ottemperare ai seguenti obblighi in ambito Iva:
Iscrizione al VIES (articolo 35, comma 2, lett. e-bis) DPR n. 633/1972), ovvero l’elenco delle partite Iva che possono operare in ambito comunitario;
Integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intra-comunitario, in base al meccanismo di cui all’articolo 46, comma 1, D.L. 331 del 1993 (reverse charge), indicando l’aliquota Iva dovuta e la relativa imposta;
Versare l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il versamento dell’Iva si rende necessario in quanto il soggetto in regime forfettario opera senza diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti;
Compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intra-comunitari nel caso in cui le prestazioni ricevute siano superiori a 100.000 euro.
L’avvocato che ha aderito al regime forfettario resta, comunque, esonerato dalle predisposizione delle liquidazioni periodiche iva e della dichiarazione annuale Iva.
Cassa Forense News
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