Avvocati e praticanti nella PA: nessuna incompatibilità Per l'attuazione del Pnrr avvocati e praticanti possono essere assunti nella Pa senza che questo determini alcuna incompatibilità
Avvocati e praticanti nella PA: nessuna incompatibilitàPer l'attuazione del Pnrr avvocati e praticanti possono essere assunti nella Pa senza che questo determini alcuna incompatibilità
Il decreto che attua il Pnrr, in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, all’art. 27 prevede il “Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del Pnrr.”
Incarichi di collaborazione che comportano la modifica del decreto legge n. 80/2021 che contiene “Misure urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.”
Il suddetto articolo 27 prevede infatti la modifica dell’art. 1 del recente dl n. 80, attraverso l’aggiunta del comma 7 bis, disponendo che al fine d’incentivare le assunzioni delle migliori professionalità per attuare il PNRR per quanto riguarda i professionisti assunti a tempo determinato non viene richiesto loro di cancellarsi dagli albi, collegi o ordini professionali di appartenenza e che l’assunzione non comporta la cancellazione d’ufficio.
Disposizione a cui segue anche la possibilità per detti professionisti di conservare l’iscrizione ai regimi previdenziali obbligatori e l’esclusione di qualsiasi onere a carico del professionista per poter ricongiungere i periodi di lavoro prestati per l’attuazione del PNRR se lo stesso non sceglie di mantenere l’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza.
La norma appena esaminata si pone in evidente contrasto con quanto stabilito dalla Riforma Forense contenuta nella legge n. 247/2012 contenente la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”.
L’art. 18 della legge, dedicato alle incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato alla lettera d) prevede infatti il contrasto con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di tempo limitato. Specificazione quest’ultima che si è resa necessaria dopo che diverse norme dal contenuto assai contraddittorio sembravano ammettere l’accesso agli albi professionali dei dipendenti pubblici impiegati a tempo parziale.
Dalla lettura dell’art. 27, che attua il PNRR, emerge quindi la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’assunzione prevista dal decreto nella Pubblica Amministrazione per poter attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Nessuna incompatibilità, ma neppure alcuna indicazione sulla eventuale sospensione dall’esercizio dell’attività professionale. Nessun riferimento infatti all’art 20 della Riforma Forense che prevede la sospensione dell’attività professionale in due casi principali, quando è l’avvocato a richiederlo e quando durante la carica il legale ricopre cariche importanti come Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Presidente di giunta regionale, Presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano, Membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, Presidente di provincia con più di un milione di abitanti, Sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.
La sospensione tuttavia può sempre essere prevista in seguito se nell’attuare il PNRR in qualità di dipendente pubblico della Pubblica Amministrazione emergono per l’avvocato delle incompatibilità o, come prevede l’art 24 del Codice di deontologia Forense, condizioni che possono determinare un conflitto d’interessi. Importante infatti che l’avvocato mantenga sempre la sua libertà da pressioni e condizionamenti di ogni genere.
Da Studio Cataldi
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