Avvocati: le udienze alla Corte UE sono riconosciute ai fini della pratica
Il parere positivo del Consiglio Nazionale forense in risposta al quesito dell'ordine di Firenze
Tirocinio e udienze presso la Corte di Giustizia UE sono riconosciute ai fini della pratica forense. Questo quanto affermato dal Cnf nel parere n. 26/2023 in risposta ad apposito quesito del COA di Firenze.
Il quesito, nello specifico era il seguente: “se, per un Praticante Avvocato iscritto all’Ordine, nei diciotto mesi totali di pratica forense, possa essere conteggiato anche il periodo di cinque mesi di un tirocinio retribuito, svolto presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a Lussemburgo, nell’ufficio di un giudice del Tribunale, con interpretazione estensiva dell’articolo 41, comma sesto, lettere b) e c) della Legge del 31 dicembre 2012, n. 247, stante l’impegno cospicuo e costante che detto Tirocinio implica; si chiede inoltre se sia possibile riconoscere la partecipazione alle udienze presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come valide ai fini della pratica forense”.
La risposta del Consiglio Nazionale Forense è resa nei termini seguenti:
“La legge n. 247/12, nell’innovare la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione forense, ha istituzionalizzato una serie di modalità alternative per lo svolgimento del tirocinio medesimo, nell’ottica di intersecare – per un verso – nuove modalità di formazione legate, in particolare, all’internazionalizzazione dei saperi e dei percorsi formativi e alla crescente necessità di combinare saperi teorici e competenze pratiche nei diversi ambiti di interpretazione e applicazione del diritto. Particolare attenzione è dedicata in quest’ottica alla frequenza degli uffici giudiziari (articolo 41, comma 6, lett. b) e allo svolgimento di periodi di pratica all’estero, presso studi legali situati in altri paesi (articolo 41, comma 6, lett. c). Viene in rilievo, ai fini della risposta al quesito, l’interpretazione dell’espressione “uffici giudiziari” contenuta all’articolo 41, comma 6, lett. b). Occorre valutare, in particolare, se in tale locuzione possa farsi rientrare – per via di interpretazione estensiva – la Corte di Giustizia dell’Unione europea. Alla luce dell’assetto consolidato dei rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento dell’Unione, e in particolare dell’intenso grado di integrazione raggiunto tra giudice nazionale e giudice euro-unitario – rivelato, esemplificativamente, da istituti come il rinvio pregiudiziale e dalla stessa efficacia diretta delle decisioni della Corte di Giustizia nel nostro ordinamento – si ritiene che la Corte di Giustizia possa pacificamente rientrare tra gli “uffici giudiziari” cui fa riferimento l’articolo 41, comma 6, lett. b) e che pertanto il periodo di tirocinio ivi svolto possa essere considerato ai fini del compimento della pratica forense, ovviamente per il periodo corrispondente a quello effettivamente svolto presso la Corte. Pertanto, anche le udienze cui il praticante abbia assistito dinanzi alla medesima Corte possono essere considerate ai fini del compimento della pratica.
Studio Cataldi
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