Avvocati: obblighi formativi, prescrizione tombale trascorsi
7 anni e mezzo Lo ha chiarito il Cnf con la sentenza n. 98 del 23 maggio scorso dichiarando prescritti le violazione relative alla mancata formazione di un legale per due trienni consecutivi
In evidenza
Il mancato rispetto dell’obbligo formativo da parte dell’avvocato è un illecito deontologico omissivo a istantaneo, per cui la prescrizione decorre dal momento di conclusione del triennio. Inoltre, anche a fronte di più atti interruttivi, il termine prescrizionale fissato in 6 anni non puoi comunque superare i 7 anni e mezzo. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella sentenza n. 98 del 23 maggio scorso (resa nota in questi giorni) del Consiglio nazionale forense.
Il Cnf ha così dichiarato prescritte le violazioni di un legale che aveva saltato due trienni di formazione a partire del gennaio 2008 al dicembre 2013 e che avevano portato il Consiglio di disciplina a comminargli la sanzione della censura.
Il ricorrente si era difeso affermando di non aver ottemperato all’obbligo di formazione ed aggiornamento professionale per “problemi economici, di salute, famigliari ma anche perché, comunque, aveva provveduto a tenersi aggiornato come auto-didatta e confrontandosi con i colleghi del foro e di studio”. Una giustificazione ritenuta insufficiente che aveva portato il Cdd ad aprire un procedimento.
Il Cnf ricorda che la prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Così la sentenza n° 100 del 5 maggio 2021: “La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale”.
Il Collegio ricorda poi nel caso specifico trovano applicazione due diversi regimi di prescrizione: l’art. 51 del Rdl n. 1578 del 1933, per il quale “L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni”, in quanto l’omissione relativa al primo triennio si è consumata nel vigore della precedente normativa; e l’art. 56 della legge n. 247 del 2012 (applicabile a decorrere dal 2 febbraio 2013), per il quale “L’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto”, in quanto l’omissione relativa al secondo triennio si è consumata nel vigore della normativa ad oggi vigente.
Ora siccome gli illeciti oggetto della sanzione sono qualificati dalla giurisprudenza domestica come omissivi a carattere istantaneo, il termine prescrizionale decorre dalla fine del triennio utile per adempiere all’obbligo formativo. Tanto considerato, osserva il Collegio:
1) Quanto al primo triennio la data di consumazione dell’illecito, corrispondente al dies a quo dal quale calcolare la prescrizione, è quella del 31.12.2010. E siccome il COA di Torino non ha aperto alcun procedimento disciplinare prima della trasmissione degli atti al CDD e quest’ultimo ha emesso il decreto di incolpazione, per entrambi i trienni contestati, il 27 aprile 2016, per il I° triennio la prescrizione dell’azione disciplinare è maturata sin dal 31 dicembre 2015, “essendo irrilevanti tutte le attività poste in essere sino all’effettiva apertura del procedimento disciplinare innanzi al CDD, ovvero fino alla formulazione del capo di incolpazione avvenuto il 27 aprile 2016, quindi a prescrizione ormai spirata”.
2) Quanto al secondo triennio la data di consumazione va fissata al 31.12.2013, e la disciplina applicabile è quella attualmente vigente (art. 56 della legge n. 247/2012) che tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva limitandoli ai seguenti: 1) comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito; 2) notifica della decisione del CDD; 3) notifica della sentenza pronunciata su ricorso dal CNF.
Ad ogni modo sempre la medesima norma “stabilisce un termine finale invalicabile in 7 anni e mezzo dal momento della consumazione del fatto, spirato, dunque, nel caso che ci occupa, in data 30 giugno 2020”. Pertanto, conclude il Cnf, anche l’illecito relativo al secondo triennio è prescritto.
Il Sole 24 Ore
Altre Notizie della sezione
“No amore – oltre il tunnel”
19 Novembre 2024Al Cnf la premiazione del festival di cortometraggi contro la violenza sulle donne, in vista del 25 novembre.
Approvare l’emendamento “Fondo praticanti”
19 Novembre 2024L’Aiga rilancia l’emendamento Faraone che prevede un fondo per i compensi dei praticanti avvocati pari a 400 euro mensili.
L’Avvocatura milanese degli ultimi 150 anni si racconta.
18 Novembre 2024Fino al 22 novembre sono tre eventi e una Mostra a scandire la celebrazione dei 150 anni dall’istituzione degli Ordini Forensi ideati e realizzati dall’Ordine degli Avvocati di Milano.