Avvocati, obblighi formativi sospesi fino al 5 aprile
Lo annuncia il Presidente Andrea Mascherin con una nota a tutti i Presidenti dei Coa e delle Associazioni forensi più rappresentative
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Il Cnf, in persona del Presidente Andrea Mascherin, il 5 marzo scorso ha inviato una nota, a tutti i Presidenti dei Coa e delle Associazioni forensi più rappresentative, in cui ha comunicato la sospensione, fino al 5 aprile, dell’obbligo di acquisizione dei crediti formativi, rimandando le specifiche a successivi provvedimenti. Anche i commercialisti sospendono gli obblighi, statuendo la riduzione del numero dei crediti.
Cnf
Il Consiglio Nazionale Forense, il 5 marzo, ha inviato una nota (testo in cale) ai presidenti dei COA territoriali, delle Unioni regionali forensi e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, con la quale è stata comunicata la decisione di sospendere l’obbligo di acquisizione dei crediti relativi alla formazione continua degli avvocati fino alla data del 5 aprile 2020. Tale provvedimento si pone in linea con la necessità, condivisa a più livelli, di assumere provvedimenti standardizzati, in materia formativa, per l’intero territorio nazionale, ed in considerazione delle misure di precauzione consigliate dalle autorità sanitarie per prevenire la diffusione del virus COVID-19. Nella stessa comunicazione viene specificato che, nel proseguo, saranno adottati provvedimenti consequenziali, relativi sia al numero minimo di crediti annui da acquisire, che al numero massimo di crediti conseguibili con modalità FAD (formazione a distanza).
Cndcec
Lo stesso giorno il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, attraverso l’informativa n. 16 (testo in calce), ha comunicato di aver deliberato in merito alla riduzione dei crediti per l’anno formativo 2020, rimandando le specifiche al termine dell’emergenza del coronavirus. Nello stesso provvedimento si invita all’impiego del collegamento da remoto per incontri o riunioni, nonché sono state previste delle misure straordinarie per gli ordini insistenti nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e nelle provincie di Pesaro Urbino, Savona, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, ed più in particolare la sospensione:
degli eventi in luogo pubblico o privato, pure se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, fino al 3 aprile,
delle attività di formazione, di corsi professionali di master, corsi di formazione, fino al 3 aprile,
delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad eccezione delle ipotesi ove si effettui la valutazione dei candidati solo su basi curriculari ovvero telematicamente.
Infine, si prevedono misure per i rimanenti ordini ubicati nel resto del territorio nazionale:
le P.A. risultanti non soggette alle misure restrittive previste dai decreti, garantiscono l’ordinaria apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento delle attività istituzionali di competenza;
le P.A. devono privilegiare modalità flessibili e smart working, facendo peculiare riferimento ai lavoratori con patologie, che si avvalgono di servizi di trasporto pubblico o su cui grava la cura dei figli a seguito della chiusura delle scuole;
coloro che giungono o sono venuti a contatto con individui provenienti dalle zone rosse, sono obbligati a darne comunicazione, al fine di proteggere la salute sul luogo di lavoro;
per gli uffici adibiti al ricevimento pubblico o frequentati da personale esterno è previsto: contingentamento degli accessi, pulizia e disinfestazione degli ambienti, messa a disposizioni di strumenti di igiene.
Tratto da Altalex
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