Avvocato e grafologo, per il Consiglio nazionale forense non c'è incompatibilità
Non essendo previsto un ordine di categoria, ma solo associazioni, gli avvocati sono liberi di iscriversi.
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È quanto deciso dal Consiglio nazionale forense in risposta a un quesito del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Perugia.
L’Ordine di Perugia ha chiesto al Consiglio nazionale di esprimersi “in merito alla compatibilità, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 247/2012 dell’esercizio della professione di avvocato con l’esercizio dell’attività libero professionale di grafologo, professione rientrante tra quelle disciplinate dalla legge n. 4/2013, ma non organizzata in ordini o collegi.
Secondo il Consiglio nazionale forense tale legge “disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, con ciò intendendosi ‘l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi’ … delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.
I soggetti esercenti tali attività possono costituire “associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”.
Dalla legge “si evince chiaramente che l’eventuale iscrizione ad una di dette associazioni non integra la fattispecie di iscrizione ad altro Albo, contemplata dall’art. 18, lett. a) della legge professionale forense tra le ipotesi di incompatibilità con l’iscrizione nell’Albo, rientrando piuttosto nella libertà associativa dell’avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l’attività di cui all’oggetto della associazione anche senza esservi iscritto (essendo la costituzione dell’associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva)”.
Parere positivo, quindi, al quesito pur restando “ferme, come ovvio, le rimanenti cause di incompatibilità di cui all’art. 18 della legge n. 247/12”.
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