Bozza nuova legge professionale
Anche io ho letto la bozza CNF-OCF sulla nuova legge professionale ed ora provo a scrivere qui quattro cosucce relative a quelle norme della bozza riguardanti Cassa Forense.
In evidenza

1) Ordunque iniziamo con l’art 13, ove si dice che Cassa Forense, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, deve fare un bel regolamento per garantire la deducibilità “dell’ammontare dei contributi
integrativi corrisposti in pagamento di fatture ricevute da avvocati, associazioni tra avvocati, società tra avvocati o reti tra avvocati, a condizione che siano i committenti finali della prestazione”
La deducibilità del contributo integrativo tra avvocati è un argomento che ho sempre sentito, da quando ho cominciato a interessarmi delle questioni di Cassa. Personalmente credo sia una misura pensata soprattutto per avvantaggiare i titolari degli studi con uno o più collaboratori fissi. Dubito sia il caso di riproporre la cosa, vista la recente riforma d Cassa Forense, dovuta alle non rosee previsioni sulle entrate contributive future.
2)Passiamo ora all’art 19, dove viene detto che l’ avvocato può prestare la propria attività a favore di altro avvocato con contratto di collaborazione continuativa.
Nulla si dice di un eventuale regolamento da emanare in merito da parte di Cassa Forense.
Come ben si sà, dal punto di vista fiscale, i redditi da Co.Co.Co. sono assimilati a quelli da lavoro dipendente. Di conseguenza, il committente emetterà una busta paga e corrisponderà il compenso al collaboratore trattenendo le imposte da versare. Dal punto di vista previdenziale, nelle collaborazioni coordinate e continuative i contributi sono per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L’obbligo di versamento dei contributi, anche per la quota a carico del collaboratore, incombe sul committente.
3)E ora l’art 31, che malamente riscrive il famiggerato art 21 dell’attuale legge professionale.
Anzitutto scompaiono i casi in cui non è dovuta la prova dell’esercizio effettivo, continuativo e abituale della professsione, ovvero la maternità, la malattia grave e la necessità di assistere un parente prossimo non autosufficiente.
Attualmente il regolamento di Cassa Forense prevede un esonero dal pagamento del contributo minimo soggettivo nei casi suddetti, previsti dall’art 21 comma 7 della legge 247/2012.
Perchè abolire questi casi, che permttono delle agevolazioni cntributive? Si vuole forse così recuperare le risore che servono per permettera la deducibilità del contributo integrativo versato dal titolare dello studio ai suoi collaboratori?
4) Infine il comma 3 dell’art 31 copia paro paro il comma 9 dell’art 21 della legge 247/2012 : “La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo”
C’è solo un problema: le agevolazioni per i sottoreddito Cassa Forense le ha abolite con il nuovo regolamento e come è risaputo da questo anno è entrato in vigore il sistema contributivo per tutti gli iscritti alla Cassa.
5)Dulcis in fundo è stata fatta fuori una norma che tanto piaceva a Cassa Forense.
Da Facebook
Antonino Garifo Libero professionista Servizi legali
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