Cassa Forense sospende la riscossione dei contributi minimi 2021
Si attendono i decreti attuativi del fondo per l'esonero dai contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti previsto dalla Legge di Bilancio
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Si attendono i decreti attuativi del fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti previsto dalla Legge di Bilancio
Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta del 26 gennaio, in attesa dei provvedimenti ministeriali coi quali si provvederà ad attuare le previsioni della legge di bilancio, ha sospeso la riscossione dei contributi minimi 2021 (soggettivo e di maternità).
Con una nota datata 27 gennaio 2021 (testo in calce), pubblicata sul sito web e sui canali social istituzionali, Cassa Forense ha fatto sapere che il proprio Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 gennaio 2021, in attesa dei provvedimenti Ministeriali coi quali si provvederà all’attuazione dell’art. 1, comma 20, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), ha ritenuto opportuno sospendere la riscossione dei contributi minimi 2021 (soggettivo e di maternità). Per l’effetto, i relativi Mav, con scadenza febbraio, aprile, giugno e settembre 2021, per il momento, non possono essere generati dal portale web della stessa Cassa. Nello comunicato viene precisato che, mediante successivo avviso, verranno fornite istruzioni agli iscritti, in conformità coi Decreti Ministeriali che dovrebbero essere emanati.
L’articolo, comma 20, della Legge di Bilancio
La nota di Cassa Forense fa esplicito riferimento al comma 20, articolo 1, della Legge di Bilancio, che recita: “Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)”.
CASSA FORENSE, COMUNICATO 27 GENNAIO 2021>> SCARICA IL PDF
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