Corsi formativi per avvocati: sì all’agevolazione fiscale
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le attività erogate da una società accreditata presso il Cnf sono esenti dall’Iva.
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Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che i corsi formativi accreditati per la professione forense sono esenti dall’Iva. Questa decisione è stata comunicata in risposta all’interpello n. 82, pubblicato il 28 marzo 2024.
Il caso esaminato riguardava una società che offriva corsi di preparazione per le professioni legali. La suddetta società si era accreditata presso il Consiglio Nazionale Forense per erogare corsi di formazione obbligatori per tutti i praticanti avvocati iscritti dopo il primo aprile 2022. Nell’istanza di interpello, la società ha specificato di essere stata riconosciuta come “scuola forense” e ha chiarito che l’accreditamento non richiede rinnovo. Il beneficio è concesso in base all’art. 10, comma 1, numero 20) del decreto Iva che prevede l’esenzione delle prestazioni educative e didattiche di vario genere fornite da istituti o scuole riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni.
In seguito all’implementazione delle nuove disposizioni riguardanti l’accesso alla professione forense, stabilite con il decreto ministeriale n. 17/2018, la stessa società ha ottenuto l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense per la gestione e l’erogazione dei corsi di formazione (articolo 43, legge n. 247/2012), obbligatori per tutti gli iscritti al registro dei praticanti avvocati a partire dal primo aprile 2022.
L’Agenzia delle Entrate è giunto a questa conclusione facendo riferimento a un proprio documento di prassi, la circolare n. 22/2008, in cui vengono definiti i requisiti necessari per usufruire dell’esenzione prevista dall’articolo 10 del DPR n. 633/1972. In sostanza, l’esenzione è condizionata al soddisfacimento di due requisiti, uno di natura oggettiva e uno soggettiva. A tal fine, è richiesto che le prestazioni siano:
- a) di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
- b) rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Nel caso in esame, entrambi i requisiti risultano soddisfatti. Infatti, l’articolo 24, comma 3, della legge n. 247/2012 stabilisce che il Consiglio Nazionale Forense è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi e delle regole deontologiche previste dalla legge, nonché per tutelare gli interessi pubblici legati all’esercizio della professione forense e al corretto funzionamento della funzione giurisdizionale. Inoltre, il Cnf gode di autonomia patrimoniale e finanziaria, determina la propria organizzazione attraverso appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto esclusivamente alla vigilanza del ministro della giustizia. Pertanto, il Cnf risulta idoneo a effettuare il riconoscimento ai fini fiscali, sia con riferimento al requisito soggettivo che a quello oggettivo.
Infine, le Linee guida del DM 9 febbraio 2018 n. 17 stabiliscono che l’accreditamento è specifico per il corso indicato nell’istanza e non può essere esteso a eventuali ripetizioni. Pertanto, la società è stata invitata a valutare se l’affermazione secondo cui l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense non richiede rinnovo sia compatibile con questa norma.
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