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Cosa prevede la riforma del processo tributario

La riforma del processo tributario prevede l'equiparazione del magistrato tributario a quello ordinario con fine carriera a 70 anni e giudice monocratico tributario fino a 3mila euro

Cosa prevede la riforma del processo tributario

Approvato dal CdM martedì 17 maggio 2022, il disegno di legge della Ministra Cartabia, che nell’ottica di rispettare gli impegni presi con il Pnrr, ha avviato anche la riforma del processo tributario.

La riforma comporta tra l’altro, come riportato nel Comunicato stampa, la rimodulazione, con riduzione dell”organico della magistratura tributaria composto da 450 magistrati in primo grado e 126 in secondo grado. Fino a quando non sarà interamente compiuto il percorso di reclutamento dei giudici professionali, continueranno ad operare in parallelo i giudici tributari onorari già presenti nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali; questi ultimi rimarranno in servizio, in un ruolo ad esaurimento, fino al compimento dei 70 anni di età, limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari, con allineamento alle altre magistrature.”

Ecco le principali novità della riforma.

Magistrato tributario professionale

Come i magistrati ordinari anche quelli tributari diventano professionali. Previsto a tal fine il superamento di una prova concorsuale che prevede due elaborati tecnici su 9 diverse discipline giuridiche, un colloquio in lingua straniera e una prova orale.

Il nuovo articolo 4 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545, che contiene l’Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, prevede infatti che “La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.”

L’art. 4 bis, previsto sempre dallo schema invece contiene l’elenco dei requisiti necessari per l’ammissione al concorso, il successivo art. 4 ter l’indizione del concorso e lo svolgimento della prova scritta mentre il 4 quater definisce le modalità di nomina dei componenti della commissione giudicatrice, la sua composizione e i compiti.

Stabilita poi la riserva di posti nella misura del 15% per i giudici presenti al 1° gennaio 2022 nel ruolo unico e diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, purché in possesso di determinati requisiti.

La riconosciuta professionalità prevede anche il riconoscimento dello stesso trattamento economico dei magistrati ordinari.

Lo schema di decreto prevede inoltre il passaggio alla magistratura tributaria di 100 magistrati al massimo dopo una procedura d’interpello.

Nasce, anche in relazione alla magistratura tributaria, un ufficio del massimario e un ufficio ispettivo presso la Presidenza dei Consiglio.

Al primo è assegnato un Direttore e 15 magistrati o giudici tributari, che verranno nominati con delibera del Consiglio di Presidenza tra i componenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. All’ufficio del massimario i compiti di “rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle Commissioni tributarie regionali e le più significative tra quelle emesse dalle Commissioni tributarie provinciali” che andranno ad alimentare “la banca dati della giurisprudenza di merito gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze.”

La riforma prevede l’arrivo del giudice tributario monocratico, competente per le cause di valore fino a 3000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

Per quanto riguarda le prove, innanzi alle commissioni tributarie in composizione monocratica non è ammesso il giuramento, ma le stesse possono ammettere, anche senza l’accordo delle parti, la prova testimoniale “quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso. In tali casi la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.”

In caso poi di rigetto di una proposta conciliativa formulata dal giudice o dalla controparte, è previsto che restino a carico di questo le spese del giudizio maggiorate del 50% se il riconoscimento delle sue pretese risulta inferiore al contenuto della proposta. Spese compensate invece, se la conciliazione è intervenuta, a meno che le parti non si siano accordate diversamente.

Quando la definizione anche parziale di una controversia tributaria dipende dalla soluzione di una questione giuridica, la commissione tributaria provinciale o regionale può, con ordinanza, procedere al rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione.

Deve però trattarsi di una questione nuova, di natura giuridica, rilevante per materia e oggetto e suscettibile di ripresentarsi davanti ai giudici di merito.

La bozza, rispetto a quello dello scorso 13 aprile, introduce un elemento di novità in relazione all’età pensionabile dei magistrati tributari.

Negli anni l’età per la pensione dei magistrati tributari è passata da 75 anni a 72 anni. La riforma ha intenzione di scendere ancora e portare l’età pensionabile a 70 anni per allinearla a quella della giurisdizione ordinaria.

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