Elezioni forensi e limite del doppio mandato: ecco la sentenza della Consulta
È stata depositata ieri la sentenza n. 173/19 della Corte Costituzionale con cui è stato confermato il limite del divieto del terzo consecutivo mandato
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È stata depositata ieri la sentenza n. 173/19 della Corte Costituzionale con cui è stato confermato il limite
«Il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all’interno dell’organo, immettendo “forze fresche” nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l’ampliamento e la maggiore fluidità dell’elettorato passivo), e – per altro verso – blocca l’emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza». Lo si legge nella sentenza della Corte Costituzionale n. 173/19, depositata il 10 luglio, con cui sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal CNF ed aventi ad oggetto l’art. 3, comma 3, secondo periodo, l. n. 113/2017 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi) e l’art. 11-quinquies, d.l. 135/2018, inserito dalla legge di conversione n. 12/2019. Le motivazioni. La decisione si fonda sull’art. 51 Cost. e sulle condizioni di eguaglianza ivi previste per l’accesso alle cariche elettive che potrebbero essere compromesse se alla competizione potesse partecipare «chi ha ricoperto due (o più) mandati consecutivi, consolidando così un forte legame con una parte dell’elettorato». Assume poi rilevanza «il principio del buon andamento dell’amministrazione, in particolare nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza. Così si tutela anche l’autorevolezza di una professione oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore per la sua incidenza sull’amministrazione della giustizia e sul diritto di difesa. Peraltro, analoghe limitazioni sono previste dalle leggi che regolano altri ordinamenti professionali. Del resto, decorsa una consiliatura dopo il doppio mandato, gli aspiranti consiglieri possono nuovamente candidarsi per altri due mandati successivi».
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