Anno: XXV - Numero 214    
Giovedì 21 Novembre 2024 ore 13:20
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Equo compenso, agli avvocati sanzioni soft per le violazioni

Sanzioni soft agli avvocati per le violazioni del principio dell’equo compenso

Equo compenso, agli avvocati sanzioni soft per le violazioni

 

Il Cnf ha messo in consultazione tra i consigli dell’ordine la bozza di modifiche al codice deontologico per adeguarsi al nuovo quadro normativo. Nella seduta del 24 novembre il Consiglio nazionale forense ha infatti approvato la proposta di introdurre una disposizione specifica per assicurare il rispetto della normativa. La modifica è stata di fatto declinata, ammette lo stesso Cnf, in via quasi obbligata: è infatti la nuova fonte statale (la legge n. 49 del 21 aprile 2023) a imporre che i Consigli nazionali adottino misure di adeguamento dei codici deontologici per assicurare l’effettività delle misure approvate, anche grazie alla leva del rilievo disciplinare delle condotte improprie.

Gli illeciti deontologici, ancorandosi al dato normativo, osserva il Cnf, sono già delineati e consistono da una parte nella pattuizione o accettazione di compensi iniqui in violazione dei parametri vigenti; dall’altra, nella trasgressione, quando le condizioni contrattuali sono predisposte dall’avvocato, dell’obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, a pena di nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni in vigore in materia di equo compenso.

La scelta fatta, spiega il Cnf, trattandosi di illeciti che presentano una lesività diversa, è stata di proporre la sanzione minima dell’avvertimento in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione e una sanzione più grave , la censura, nel caso in cui l’avvocato trasgredisce in modo sostanziale la normativa sull’equo compenso accettando compensi inferiori ai parametri forensi.

Scelta troppo blanda? È lo stesso Consiglio nazionale forense a porsi la domanda e a rispondere che la tenuità del sistema sanzionatorio proposto tiene conto di quanto emerso nel corso dei lavori parlamentari che hanno condotto all’approvazione della legge sull’equo compenso nella primavera di quest’anno.

In quel contesto era infatti stato messo in evidenza come il professionista che accetta un compenso non equo, al di sotto dei limiti concordati, è già in una qualche misura vittima di un cliente forte e non andrebbe pertanto colpito con altri obblighi o sanzioni.

«Per altri versi – mette nero su bianco il Cnf -, ed è questa la ragione per cui è prevalsa alla fine la previsione legale degli illeciti deontologici, non prevedere rilievo disciplinare per i contegni illeciti avrebbe rischiato di minare la effettiva precettività delle norme. Ed inoltre, l’argomento del rilievo disciplinare ben può essere utilizzata, dall’avvocato, nelle trattative con i clienti”forti”, per sottrarsi alle pressioni più spinte ed ottenere magari condizioni contrattuali più vantaggiose».

Ora i locali Consigli dell’Ordine avranno 30 giorni di tempo per fornire le loro osservazioni prima dell’adozione definitiva.

A fine agosto, il Cnf era intervenuto per la prima volta sull’equo compenso con una prima serie di chiarimenti operativi, di cui la modifica al codice deontologico costituisce una nuova fase. Allora venne specificato che le norme della nuova legge devono essere applicate anche in assenza di una pattuizione preventiva tra le parti; inoltre venne ricordato che il parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo, previsione inserita nell’articolo 7 della legge, non si applica a tutti i contratti di opera professionale, ma soltanto a quelli stipulati con i clienti “forti”.

Il Sole 24 Ore

 

 

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